Indennità all'affittuario per espropriazione - Art. 1638
L'affittuario ha diritto a ottenere dal locatore la parte dell'indennità di espropriazione corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un fondo agricolo condotto in affitto viene espropriato per pubblico interesse o temporaneamente occupato, l'affittuario (il contadino che coltiva il terreno) ha diritto di chiedere al locatore (il proprietario) la parte di indennità che il locatore ha ricevuto dall'autorità espropriante per i frutti non raccolti o per il raccolto saltato.
Questa norma si applica solo ai contratti di affitto di fondi (terreni agricoli), non a locazioni di immobili urbani. Il diritto dell'affittuario è diretto verso il locatore, non verso l'ente che espropria. La somma spettante è quella già corrisposta al locatore a titolo di risarcimento per il mancato prodotto agricolo, non per il valore del fondo stesso.
Quando si applica
- Il fondo viene espropriato per costruire una strada a pochi mesi dalla mietitura; l'affittuario può chiedere al locatore la parte di indennità ricevuta per il grano non raccolto.
- Durante un'occupazione temporanea per lavori pubblici, l'affittuario non può seminare; può pretendere dal locatore la quota di indennità per il mancato raccolto.
- L'esproprio avviene subito dopo la semina; il locatore riceve un'indennità che include il valore delle piantine perse, e l'affittuario può rivolgersi a lui per ottenere quella parte.
- Il fondo è occupato d'urgenza per rimuovere detriti da una frana; l'affittuario perde l'uva già matura e ha diritto di ottenere dal locatore la frazione di indennità corrispondente.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda il risarcimento per la perdita del valore del fondo o dei miglioramenti apportati dall'affittuario (quelle voci sono gestite direttamente dall'autorità espropriante con altre norme).
- Non si applica a contratti di locazione di immobili urbani (appartamenti, negozi) – qui si parla solo di fondi agricoli.
- Non stabilisce l'importo esatto dell'indennità spettante all'affittuario, ma solo il suo diritto di pretenderla dal locatore.
- Non disciplina il caso in cui l'espropriazione riguardi solo una parte del fondo o la servitù temporanea non comporti perdita di frutti (restano applicabili gli articoli generali sull'espropriazione).
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