Definizione di appalto - Art. 1655
Art. 1655 definisce l'appalto: una parte assume, con organizzazione e a proprio rischio, il compimento di un'opera o servizio verso corrispettivo in denaro.
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1655 del codice civile definisce il contratto di appalto. È un accordo con cui una persona (l'appaltatore) si obbliga a realizzare un'opera o a fornire un servizio, organizzando da sé i mezzi necessari e sopportando il rischio economico dell'attività. In cambio, chi commissiona il lavoro (il committente) paga un prezzo in denaro.
L'elemento chiave è l'autonomia organizzativa e il rischio d'impresa dell'appaltatore: non è un dipendente né un semplice fornitore di manodopera. La definizione vale sia per opere materiali (costruzioni, riparazioni) sia per servizi (pulizie, manutenzione). Il corrispettivo può essere fisso o determinato in base a misure, ma deve essere in danaro.
Quando si applica
- Un'impresa edile costruisce una villetta per un privato secondo un progetto concordato.
- Un idraulico sostituisce l'impianto di riscaldamento di un condominio, fornendo materiali e manodopera.
- Una società di pulizie si occupa della manutenzione ordinaria di un ufficio per un canone mensile.
- Un artigiano realizza un mobile su misura per un cliente, utilizzando i propri attrezzi e materiali.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola il rapporto di lavoro subordinato, in cui il lavoratore è alle dipendenze e sotto la direzione del datore (si veda il codice del lavoro).
- Non si applica al contratto di vendita, dove l'oggetto è già esistente e non c'è organizzazione per realizzarlo.
- Non copre i contratti in cui il prestatore d'opera non si assume alcun rischio economico, come nel caso del semplice lavoratore autonomo che fornisce solo la propria manodopera senza organizzazione.
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