Revisione del prezzo dell'appalto e imprevisti Art. 1664
Revisione del prezzo nell'appalto per aumenti dei costi superiori al decimo ed equo compenso per difficolta geologiche o idriche impreviste.
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina le variazioni di costo e le difficolta materiali che possono verificarsi durante l'esecuzione di un contratto di appalto.
Se per circostanze imprevedibili si verificano variazioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da far aumentare o diminuire il prezzo complessivo dell'opera per oltre un decimo, sia l'appaltatore che il committente possono chiedere una revisione del corrispettivo. La variazione e accordata esclusivamente per la quota che supera la soglia del decimo.
Quando invece emergono difficolta esecutive straordinarie causate da fattori geologici, idrici o simili non previsti dalle parti, che rendano la prestazione dell'appaltatore notevolmente piu onerosa, la legge attribuisce all'appaltatore il diritto a un equo compenso.
Quando si applica
- Un rialzo imprevedibile dei prezzi di mercato dei materiali da costruzione che incrementa il valore totale dei lavori oltre la soglia del decimo.
- Un calo imprevedibile dei costi delle materie prime che riduce il valore complessivo dell'opera oltre la soglia del decimo, consentendo al committente di chiedere un ribasso.
- La scoperta durante gli scavi di una falda acquifera non rilevata nei rilievi preliminari che impone lavori di prosciugamento e drenaggio imprevisti.
Cosa questo articolo non dice
- Variazioni o modifiche al progetto concordate tra le parti o richieste dal committente, previste dagli articoli 1659, 1660 e 1661.
- Impossibilita sopravvenuta di completare l'opera per causa non imputabile alle parti, regolata dall'articolo 1672.
- Presenza di vizi o difformita nell'opera completata, disciplinata dagli articoli 1667 e 1668.
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