Art. 1658 Codice Civile

Fornitura della materia dall'appaltatore - Art. 1658

L'art. 1658 c.c. impone all'appaltatore di fornire la materia necessaria, salvo diversa convenzione o usi. Disciplina la fornitura dei materiali.

Testo ufficiale Art. 1658 Codice Civile — Italia

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce la regola di default per il contratto d'appalto: l'appaltatore (chi esegue l'opera) deve fornire la materia necessaria a realizzarla.

Questa regola si applica solo se le parti non hanno pattuito diversamente o se gli usi del settore non prevedono una soluzione differente. Ad esempio, in certi mestieri è consuetudine che il committente fornisca i materiali.

La disposizione non indica quali materiali siano necessari né la loro qualità; tali aspetti sono regolati da altre norme del codice.

Quando si applica

  • Un cliente commissiona a un falegname una libreria su misura: il falegname fornisce il legno e gli accessori, salvo accordo diverso.
  • Un privato assume un'impresa per rifare il tetto: l'impresa fornisce tegole, guaine e altri materiali.
  • Un proprietario di casa ingaggia un idraulico per installare un nuovo bagno: l'idraulico fornisce sanitari e tubazioni.
  • Un committente ordina a un pasticcere una torta nuziale: il pasticcere fornisce ingredienti e decorazioni.
  • Un artista viene incaricato di dipingere un affresco: l'artista fornisce colori e pennelli.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce la qualità dei materiali; la garanzia per difetti è disciplinata dagli articoli 1667 e seguenti.
  • Non regola il corrispettivo per la fornitura; il prezzo è determinato dall'art. 1657.
  • Non si applica al subappalto, che è disciplinato dall'art. 1656.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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