Fornitura della materia dall'appaltatore - Art. 1658
L'art. 1658 c.c. impone all'appaltatore di fornire la materia necessaria, salvo diversa convenzione o usi. Disciplina la fornitura dei materiali.
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce la regola di default per il contratto d'appalto: l'appaltatore (chi esegue l'opera) deve fornire la materia necessaria a realizzarla.
Questa regola si applica solo se le parti non hanno pattuito diversamente o se gli usi del settore non prevedono una soluzione differente. Ad esempio, in certi mestieri è consuetudine che il committente fornisca i materiali.
La disposizione non indica quali materiali siano necessari né la loro qualità; tali aspetti sono regolati da altre norme del codice.
Quando si applica
- Un cliente commissiona a un falegname una libreria su misura: il falegname fornisce il legno e gli accessori, salvo accordo diverso.
- Un privato assume un'impresa per rifare il tetto: l'impresa fornisce tegole, guaine e altri materiali.
- Un proprietario di casa ingaggia un idraulico per installare un nuovo bagno: l'idraulico fornisce sanitari e tubazioni.
- Un committente ordina a un pasticcere una torta nuziale: il pasticcere fornisce ingredienti e decorazioni.
- Un artista viene incaricato di dipingere un affresco: l'artista fornisce colori e pennelli.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce la qualità dei materiali; la garanzia per difetti è disciplinata dagli articoli 1667 e seguenti.
- Non regola il corrispettivo per la fornitura; il prezzo è determinato dall'art. 1657.
- Non si applica al subappalto, che è disciplinato dall'art. 1656.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1658 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.