Art. 1657 Codice Civile

Determinazione del corrispettivo - Art. 1657

Quando le parti non hanno stabilito il corrispettivo né il modo di determinarlo, si fa riferimento a tariffe o usi; in mancanza, lo determina il giudice.

Testo ufficiale Art. 1657 Codice Civile — Italia

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se in un contratto le parti non hanno fissato il prezzo (corrispettivo) e non hanno nemmeno stabilito un criterio per calcolarlo, la legge interviene. Il corrispettivo si determina prima di tutto facendo riferimento a tariffe esistenti o agli usi del settore.

Se non esistono né tariffe né usi applicabili, la decisione spetta al giudice. Il giudice stabilirà l'importo in base alle circostanze. Questo articolo si applica a qualsiasi contratto in cui il corrispettivo non sia stato determinato, salvo diversa disposizione di legge.

Quando si applica

  • Un artigiano esegue un lavoro senza aver pattuito il prezzo con il cliente.
  • Un fornitore consegna merce senza concordare il costo.
  • Due persone stipulano un contratto di locazione senza indicare il canone.
  • Un professionista presta un servizio senza fissare un onorario.
  • Un subappaltatore esegue lavori senza che il contratto principale specifichi il corrispettivo per il subappalto.

Cosa questo articolo non dice

  • Si potrebbe pensare che l'articolo si applichi quando il prezzo è stato concordato ma non pagato: in realtà regola solo l'assenza di accordo sul corrispettivo o sul metodo.
  • Non copre i casi in cui le parti hanno già stabilito un metodo di determinazione (es. rinvio a un terzo o a listini) ma poi non lo attuano; in tal caso si applicano le regole sul mancato adempimento.
  • Non disciplina le ipotesi in cui il corrispettivo è già fissato per legge (tariffe obbligatorie) poiché queste prevalgono sull'articolo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1657 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile