Determinazione del corrispettivo - Art. 1657
Quando le parti non hanno stabilito il corrispettivo né il modo di determinarlo, si fa riferimento a tariffe o usi; in mancanza, lo determina il giudice.
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se in un contratto le parti non hanno fissato il prezzo (corrispettivo) e non hanno nemmeno stabilito un criterio per calcolarlo, la legge interviene. Il corrispettivo si determina prima di tutto facendo riferimento a tariffe esistenti o agli usi del settore.
Se non esistono né tariffe né usi applicabili, la decisione spetta al giudice. Il giudice stabilirà l'importo in base alle circostanze. Questo articolo si applica a qualsiasi contratto in cui il corrispettivo non sia stato determinato, salvo diversa disposizione di legge.
Quando si applica
- Un artigiano esegue un lavoro senza aver pattuito il prezzo con il cliente.
- Un fornitore consegna merce senza concordare il costo.
- Due persone stipulano un contratto di locazione senza indicare il canone.
- Un professionista presta un servizio senza fissare un onorario.
- Un subappaltatore esegue lavori senza che il contratto principale specifichi il corrispettivo per il subappalto.
Cosa questo articolo non dice
- Si potrebbe pensare che l'articolo si applichi quando il prezzo è stato concordato ma non pagato: in realtà regola solo l'assenza di accordo sul corrispettivo o sul metodo.
- Non copre i casi in cui le parti hanno già stabilito un metodo di determinazione (es. rinvio a un terzo o a listini) ma poi non lo attuano; in tal caso si applicano le regole sul mancato adempimento.
- Non disciplina le ipotesi in cui il corrispettivo è già fissato per legge (tariffe obbligatorie) poiché queste prevalgono sull'articolo.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1657 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.