Esempio illustrativo
Cinque mesi dopo la fine di una ristrutturazione, le piastrelle del soggiorno cominciano a suonare a vuoto e due si staccano. Il committente scrive all'impresa una settimana dopo essersene accorto; l'impresa risponde che ormai i lavori sono stati accettati e pagati.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i difetti erano conosciuti o riconoscibili, salvo che l'appaltatore li abbia taciuti in mala fede. Ma per i vizi occulti il conto dei giorni parte altrove: i sessanta giorni per denunciare decorrono dalla scoperta, non dalla fine dei lavori. Il fatto che decide è quindi quando il difetto è emerso, mentre il limite esterno resta la prescrizione biennale dalla consegna dell'opera.
Le parti concordano il rifacimento della posa nella zona interessata a spese dell'impresa entro sessanta giorni, con materiali forniti dal committente e verifica congiunta a lavori conclusi.