Art. 1667 Codice Civile

sessanta giorni denuncia, due anni azione - Art.1667 c.c.

Art. 1667 c.c.: garanzia per difformità e vizi. Denuncia entro sessanta giorni, azione entro due anni dalla consegna. Decadenza se non denunciato.

Testo ufficiale Art. 1667 Codice Civile — Italia

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'appaltatore risponde delle difformità e dei vizi dell'opera. La garanzia però non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o comunque riconoscibili: accettare senza riserve un lavoro visibilmente diverso da quello pattuito chiude il discorso. L'eccezione è la malafede: se l'appaltatore ha taciuto in mala fede difetti pur riconoscibili, la garanzia resta.

Poi ci sono i due termini, ed è il motivo per cui questo articolo si cerca di corsa. La denuncia delle difformità o dei vizi va fatta all'appaltatore entro sessanta giorni, a pena di decadenza, e questi sessanta giorni decorrono dalla scoperta, non dalla fine dei lavori: per i vizi occulti — le piastrelle che si staccano dopo mesi, l'impermeabilizzazione che cede alla prima pioggia — il termine parte quando il difetto emerge. La denuncia non serve affatto se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o se li ha occultati. L'azione, invece, si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.

L'ultimo comma protegge chi si trova dall'altra parte del tavolo: il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia in via di difesa, purché i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Quando sia avvenuta la "consegna", e quando un vizio si possa dire "scoperto", sono questioni di fatto spesso decisive: davanti a un difetto conviene mettere per iscritto la denuncia subito e chiedere assistenza, perché i termini sono brevi.

Quando si applica

  • Le piastrelle posate durante la ristrutturazione si staccano dopo alcuni mesi.
  • L'impermeabilizzazione di un terrazzo o di un bagno cede e compaiono infiltrazioni.
  • L'opera realizzata è difforme dal preventivo o dal capitolato concordato.
  • Gli infissi vengono montati con caratteristiche diverse da quelle ordinate.
  • L'impresa cita in giudizio il committente per il saldo e questi eccepisce i difetti dell'opera.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i gravi difetti o la rovina di edifici e altri immobili di lunga durata: quelli sono l'art. 1669, con termini e presupposti completamente diversi.
  • Non si applica all'acquisto di un bene: se avete comprato un prodotto e non commissionato un'opera, la garanzia è quella della vendita (artt. 1490 e seguenti).
  • I sessanta giorni non decorrono dalla fine dei lavori ma dalla scoperta del vizio: è l'equivoco più frequente e porta a rinunciare a torto perché "è passato troppo tempo".
  • Non dice cosa si può ottenere. Il contenuto della garanzia — eliminazione dei difetti, riduzione del prezzo, risoluzione — è l'art. 1668.

Casi di esempio

Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.

Esempio illustrativo

Cinque mesi dopo la fine di una ristrutturazione, le piastrelle del soggiorno cominciano a suonare a vuoto e due si staccano. Il committente scrive all'impresa una settimana dopo essersene accorto; l'impresa risponde che ormai i lavori sono stati accettati e pagati.

Come si applica la norma

La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i difetti erano conosciuti o riconoscibili, salvo che l'appaltatore li abbia taciuti in mala fede. Ma per i vizi occulti il conto dei giorni parte altrove: i sessanta giorni per denunciare decorrono dalla scoperta, non dalla fine dei lavori. Il fatto che decide è quindi quando il difetto è emerso, mentre il limite esterno resta la prescrizione biennale dalla consegna dell'opera.

Come si sono accordate le parti

Le parti concordano il rifacimento della posa nella zona interessata a spese dell'impresa entro sessanta giorni, con materiali forniti dal committente e verifica congiunta a lavori conclusi.

Esempio illustrativo

Un'impresa cita il committente per il saldo non pagato. Il committente aveva segnalato per iscritto, pochi giorni dopo averli notati, difetti di posa degli infissi, e da allora la questione era rimasta ferma.

Come si applica la norma

L'ultimo comma consente a chi è convenuto per il pagamento di far valere la garanzia in via di difesa, a due condizioni cumulative: che i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Il fatto che regge questa posizione è la data della segnalazione scritta, non la lunghezza della trattativa che è seguita.

Come si sono accordate le parti

Le parti compensano: il committente versa il saldo decurtato del costo preventivato per la regolazione degli infissi, che l'impresa esegue contestualmente, e si rilasciano reciproca liberatoria.

Lo stesso problema altrove

Gli altri ordinamenti di questa raccolta rispondono allo stesso problema quotidiano con norme proprie.

Il confronto e queste sintesi sono in inglese.

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