Art. 1668 Codice Civile

Rimedi per difetti dell'opera realizzata - Art. 1668

In caso di vizi dell'opera, il committente può chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Testo ufficiale Art. 1668 Codice Civile — Italia

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

In un contratto di appalto, quando l'opera eseguita presenta difetti o difformità rispetto a quanto stabilito, questo articolo definisce i diritti a disposizione del committente.

La regola generale prevede una scelta: il committente può pretendere che l'appaltatore elimini i vizi a proprie spese, oppure può richiedere che il prezzo pattuto venga ridotto in proporzione ai difetti. Se l'inadempimento è dovuto a colpa dell'appaltatore, a queste tutele si affianca il diritto al risarcimento del danno.

L'esito cambia quando i vizi sono di estrema gravità. Se le imperfezioni rendono l'opera completamente inadatta all'uso a cui è destinata, il committente non è limitato alla riparazione o al taglio del prezzo, ma può chiedere lo scioglimento del contratto tramite la risoluzione.

Quando si applica

  • Un'impresa edile posa la pavimentazione con difetti di livellamento e si richiede l'eliminazione dei difetti a carico dell'impresa.
  • Un artigiano realizza un infisso in modo difforme dalle specifiche e si richiede una riduzione proporzionale del prezzo finale.
  • Un impianto idraulico difettoso causa infiltrazioni per colpa dell'installatore e si richiede il risarcimento dei danni causati.
  • Un macchinario costruito su misura presenta difetti strutturali tali da renderlo del tutto inutilizzabile, portando a chiedere la risoluzione del contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • I controlli e i rilievi sui difetti svolti durante l'esecuzione dei lavori prima della consegna, previsti dall'art. 1662.
  • La disciplina sulla rovina o sui gravi difetti di beni immobili destinati a lunga durata, regolata dall'art. 1669.
  • I termini di decadenza e prescrizione per denunziare i vizi dell'opera, disciplinati dall'art. 1667.

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