Regresso verso subappaltatori: sessanta giorni (Art.1670)
L'appaltatore deve comunicare ai subappaltatori la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento, pena decadenza dal diritto di regresso (Art. 1670).
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 1670 impone all'appaltatore un termine per conservare il diritto di regresso verso i subappaltatori.
Se il committente denuncia difetti o vizi dell'opera, l'appaltatore deve a sua volta comunicare quella denunzia a ciascun subappaltatore entro sessanta giorni dal ricevimento. Se non lo fa, perde la possibilità di chiedere al subappaltatore il rimborso di quanto dovuto al committente per i vizi.
Il termine è perentorio: la decadenza scatta automaticamente se la comunicazione non avviene entro i sessanta giorni.
Quando si applica
- Un committente segnala all'appaltatore un difetto nell'impianto elettrico; l'appaltatore deve informare il subappaltatore elettricista entro sessanta giorni, altrimenti non potrà rivalersi su di lui.
- L'appaltatore riceve una denuncia di vizi relativi a più parti dell'opera realizzate da diversi subappaltatori; deve comunicare la denunzia a ciascuno entro lo stesso termine.
- Il subappaltatore esegue lavori di pavimentazione che si rivelano difettosi dopo la consegna; l'appaltatore, dopo aver ricevuto la denunzia dal committente, ha sessanta giorni per mettere in mora il subappaltatore.
- L'appaltatore riceve la denunzia ma non riesce a contattare un subappaltatore; se non riesce a comunicare entro i sessanta giorni, decade dal regresso anche se il ritardo è incolpevole.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina i termini entro cui il committente deve denunciare i vizi all'appaltatore: quelli sono stabiliti dagli articoli 1667 e 1669.
- Non stabilisce l'ammontare del risarcimento che il subappaltatore deve all'appaltatore in caso di vizi: è determinato dalle regole generali sulla responsabilità contrattuale.
- Non si applica ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore se la denunzia non è stata prima ricevuta dal committente: il diritto di regresso può sorgere anche in altre ipotesi, ma questo articolo riguarda solo il caso di denunzia.
- Non riguarda la responsabilità diretta del subappaltatore verso il committente: quella è coperta da altre norme, come l'art. 1676.
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