Art. 1670 Codice Civile

Regresso verso subappaltatori: sessanta giorni (Art.1670)

L'appaltatore deve comunicare ai subappaltatori la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento, pena decadenza dal diritto di regresso (Art. 1670).

Testo ufficiale Art. 1670 Codice Civile — Italia

L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'art. 1670 impone all'appaltatore un termine per conservare il diritto di regresso verso i subappaltatori.

Se il committente denuncia difetti o vizi dell'opera, l'appaltatore deve a sua volta comunicare quella denunzia a ciascun subappaltatore entro sessanta giorni dal ricevimento. Se non lo fa, perde la possibilità di chiedere al subappaltatore il rimborso di quanto dovuto al committente per i vizi.

Il termine è perentorio: la decadenza scatta automaticamente se la comunicazione non avviene entro i sessanta giorni.

Quando si applica

  • Un committente segnala all'appaltatore un difetto nell'impianto elettrico; l'appaltatore deve informare il subappaltatore elettricista entro sessanta giorni, altrimenti non potrà rivalersi su di lui.
  • L'appaltatore riceve una denuncia di vizi relativi a più parti dell'opera realizzate da diversi subappaltatori; deve comunicare la denunzia a ciascuno entro lo stesso termine.
  • Il subappaltatore esegue lavori di pavimentazione che si rivelano difettosi dopo la consegna; l'appaltatore, dopo aver ricevuto la denunzia dal committente, ha sessanta giorni per mettere in mora il subappaltatore.
  • L'appaltatore riceve la denunzia ma non riesce a contattare un subappaltatore; se non riesce a comunicare entro i sessanta giorni, decade dal regresso anche se il ritardo è incolpevole.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina i termini entro cui il committente deve denunciare i vizi all'appaltatore: quelli sono stabiliti dagli articoli 1667 e 1669.
  • Non stabilisce l'ammontare del risarcimento che il subappaltatore deve all'appaltatore in caso di vizi: è determinato dalle regole generali sulla responsabilità contrattuale.
  • Non si applica ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore se la denunzia non è stata prima ricevuta dal committente: il diritto di regresso può sorgere anche in altre ipotesi, ma questo articolo riguarda solo il caso di denunzia.
  • Non riguarda la responsabilità diretta del subappaltatore verso il committente: quella è coperta da altre norme, come l'art. 1676.

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