Art. 1662 Codice Civile

Controllo e verifica in corso d'opera - Art. 1662

Il committente può controllare i lavori e, se non conformi, fissare un termine per l'adeguamento. Scaduto, contratto risolto e diritto al risarcimento.

Testo ufficiale Art. 1662 Codice Civile — Italia

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1662 dà al committente (chi ordina l'opera) il diritto di controllare i lavori mentre sono in corso e di verificarne lo stato a proprie spese.

Se durante i lavori il committente si accorge che l'esecuzione non segue le condizioni del contratto o non è a regola d'arte, può fissare un termine congruo entro cui l'appaltatore (chi esegue l'opera) deve mettersi in regola.

Se il termine scade senza che l'appaltatore abbia ottemperato, il contratto si risolve automaticamente. Il committente conserva comunque il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Quando si applica

  • Un committente nota che l'appaltatore sta usando materiali diversi da quelli pattuiti durante la costruzione di una casa.
  • Durante la ristrutturazione di un negozio, il committente scopre che l'impianto elettrico non è a norma.
  • Un cliente commissiona un software e durante lo sviluppo verifica che non rispetta le specifiche concordate.
  • Il committente di un'opera di pittura vede che i colori non corrispondono al campione stabilito.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la verifica finale dell'opera completata (art. 1665).
  • Non copre i vizi occulti emersi dopo la consegna (art. 1667).
  • Non disciplina il diritto di recesso unilaterale del committente (art. 1671).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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