Art. 1672 Codice Civile

Pagamento per parte compiuta: Art. 1672

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile, il committente paga la parte già compiuta utile in proporzione al prezzo totale.

Testo ufficiale Art. 1672 Codice Civile — Italia

Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma regola il caso in cui, durante l'esecuzione di un appalto, l'opera non può più essere portata a termine per un evento che non dipende da nessuna delle due parti (ad esempio un terremoto). Il contratto si scioglie automaticamente e il committente non deve pagare l'intero prezzo, ma solo la parte di opera già realizzata che gli è ancora utile, calcolata in proporzione al prezzo totale stabilito.

L'utilità della parte compiuta va valutata dal committente: se quanto realizzato non può essere utilizzato per lo scopo previsto, il committente non è tenuto a pagare nulla. La proporzione si calcola sul prezzo pattuito per l'opera intera.

Quando si applica

  • Un appaltatore sta costruendo un muro di cinta; un'alluvione distrugge il cantiere e rende impossibile continuare. Il committente paga solo la porzione di muro già eretta che può ancora usare.
  • Un artigiano sta realizzando un mobile su misura; un incendio nel laboratorio danneggia irreparabilmente il legno già lavorato. Il committente paga per le parti finite che gli sono ancora utili (ad esempio le gambe già tornite).
  • Un pittore sta dipingendo un affresco; il terremoto provoca il crollo della parete. Il committente paga per i frammenti recuperati se possono essere esposti.
  • Un riparatore sta sostituendo un impianto elettrico; un'improvvisa inondazione danneggia i cavi già posati. Il committente paga solo se i cavi posati sono ancora utilizzabili.

Cosa questo articolo non dice

  • Impossibilità imputabile all'appaltatore (ad esempio per negligenza): regolata dall'art. 1673 (perimento o deterioramento) e dagli artt. 1667-1668 su difetti.
  • Impossibilità imputabile al committente: non coperta da questo articolo; il committente potrebbe essere tenuto al pagamento integrale per inadempimento.
  • Recesso unilaterale del committente: disciplinato dall'art. 1671, non dall'art. 1672.
  • Variazioni ordinate dal committente che rendono impossibile l'opera: art. 1661.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1672 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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