Pagamento per parte compiuta: Art. 1672
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile, il committente paga la parte già compiuta utile in proporzione al prezzo totale.
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma regola il caso in cui, durante l'esecuzione di un appalto, l'opera non può più essere portata a termine per un evento che non dipende da nessuna delle due parti (ad esempio un terremoto). Il contratto si scioglie automaticamente e il committente non deve pagare l'intero prezzo, ma solo la parte di opera già realizzata che gli è ancora utile, calcolata in proporzione al prezzo totale stabilito.
L'utilità della parte compiuta va valutata dal committente: se quanto realizzato non può essere utilizzato per lo scopo previsto, il committente non è tenuto a pagare nulla. La proporzione si calcola sul prezzo pattuito per l'opera intera.
Quando si applica
- Un appaltatore sta costruendo un muro di cinta; un'alluvione distrugge il cantiere e rende impossibile continuare. Il committente paga solo la porzione di muro già eretta che può ancora usare.
- Un artigiano sta realizzando un mobile su misura; un incendio nel laboratorio danneggia irreparabilmente il legno già lavorato. Il committente paga per le parti finite che gli sono ancora utili (ad esempio le gambe già tornite).
- Un pittore sta dipingendo un affresco; il terremoto provoca il crollo della parete. Il committente paga per i frammenti recuperati se possono essere esposti.
- Un riparatore sta sostituendo un impianto elettrico; un'improvvisa inondazione danneggia i cavi già posati. Il committente paga solo se i cavi posati sono ancora utilizzabili.
Cosa questo articolo non dice
- Impossibilità imputabile all'appaltatore (ad esempio per negligenza): regolata dall'art. 1673 (perimento o deterioramento) e dagli artt. 1667-1668 su difetti.
- Impossibilità imputabile al committente: non coperta da questo articolo; il committente potrebbe essere tenuto al pagamento integrale per inadempimento.
- Recesso unilaterale del committente: disciplinato dall'art. 1671, non dall'art. 1672.
- Variazioni ordinate dal committente che rendono impossibile l'opera: art. 1661.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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