Rischio per perimento dell'opera non accettata Art. 1673
Prima dell'accettazione, se l'opera e' distrutta per causa non imputabile, i materiali del committente sono a suo carico, il resto dell'appaltatore.
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione regola la ripartizione dei danni se la cosa costruita o riparata viene distrutta oppure deteriorata per un evento fortuito, non causato da alcuna delle parti. La regola si applica unicamente nel periodo precedente all'accettazione dell'opera da parte del committente o prima che questi sia formalmente in mora per non aver eseguito la verifica.
La suddivisione economica del danno dipende da chi ha fornito i materiali. Se le materie prime sono state procurate interamente dall'appaltatore, l'intero rischio e la perdita economica rimangono a suo carico. Se invece la materia prima e' stata messa a disposizione dal committente, la perdita di tali materiali grava su quest'ultimo, mentre il valore del lavoro svolto e gli ulteriori elementi restano a carico dell'appaltatore.
Il passaggio del rischio dal costruttore al cliente avviene soltanto con l'accettazione definitiva della prestazione, oppure dal momento in cui il committente viene costituito in mora per aver ritardato ingiustificatamente il collaudo o la verifica della cosa.
Quando si applica
- Un incendio casuale distrugge un edificio in costruzione prima che sia stato collaudato dal cliente.
- Un'alluvione danneggia i materiali lapidei portati dal committente e gia' posati nel cantiere dall'impresa.
- Un terremoto fa crollare un manufatto artigianale completato ma non ancora preso in consegna dal proprietario.
- Un evento atmosferico strappa la copertura del tetto appena rifatto mentre il cliente rinvia senza motivo la verifica.
Cosa questo articolo non dice
- I danni causati da errori di esecuzione o imperizia dell'appaltatore.
- La distruzione causata da difetti della materia fornita dal cliente che l'appaltatore non ha prontamente denunciato.
- La risoluzione del contratto per impossibilita' sopravvenuta di completare l'esecuzione.
- I cedimenti strutturali o i vizi gravi che si manifestano dopo la consegna dell'opera.
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