Variazioni dal committente: limite di un sesto, Art. 1661
Art. 1661: il committente può variare il progetto entro un sesto del prezzo; l'appaltatore ha diritto a compenso per maggiori lavori, salvo modifiche notevoli.
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il committente può ordinare variazioni al progetto, ma il loro costo totale non può superare un sesto del prezzo complessivo pattuito. Per i lavori extra eseguiti entro questo limite, l'appaltatore ha diritto a un compenso aggiuntivo, anche se il prezzo dell'opera era stato fissato in modo globale. Questa regola non vale quando le variazioni, pur rimanendo entro il sesto, comportano modifiche sostanziali alla natura dell'opera o alle quantità delle singole categorie di lavori indicate nel contratto. In tal caso, l'appaltatore non ha diritto al compenso per i maggiori lavori.
Quando si applica
- Il committente di una casa chiede di aggiungere una stanza in più, e il costo extra è inferiore a un sesto del prezzo totale dell'appalto.
- Il committente di un capannone ordina di cambiare il tipo di pavimentazione, aumentando i costi ma entro il limite di un sesto.
- Il committente di un ristorante chiede di ridisegnare completamente la facciata, modificando in modo notevole la natura dell'opera, anche se il costo rientra nel sesto.
- L'appaltatore si rifiuta di eseguire variazioni perché il loro ammontare supera un sesto del prezzo complessivo.
Cosa questo articolo non dice
- Variazioni concordate tra le parti (art. 1659).
- Variazioni necessarie per eseguire l'opera secondo le regole dell'arte o per cause impreviste (art. 1660).
- Diritto del committente di recedere unilateralmente dal contratto (art. 1671).
- Aumento del corrispettivo per onerosità o difficoltà sopravvenuta (art. 1664).
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