Art. 1671 Codice Civile

Recesso dal contratto d'appalto - Art. 1671

Il committente può recedere dal contratto d'appalto anche dopo l'inizio dell'esecuzione, indennizzando per spese, lavori eseguiti e mancato guadagno. Art. 1671.

Testo ufficiale Art. 1671 Codice Civile — Italia

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1671 del Codice Civile dà al committente (il cliente che ordina un'opera o un servizio) il diritto di recedere dal contratto d'appalto in qualsiasi momento, anche dopo che l'esecuzione è già iniziata. Questo diritto è unilaterale: non serve il consenso dell'appaltatore (l'impresa che esegue l'opera o il servizio).

Tuttavia, il recesso non è gratuito. Il committente deve indennizzare l'appaltatore per tre voci: le spese già sostenute, i lavori effettivamente eseguiti fino al momento del recesso, e il mancato guadagno (cioè il profitto che l'appaltatore avrebbe ottenuto se il contratto fosse stato portato a termine). L'indennizzo copre quindi il danno emergente e il lucro cessante, nei limiti di quanto previsto dalla norma.

La disposizione si applica sia ai contratti d'appalto per opere (come la costruzione di un edificio) sia per servizi (come la manutenzione). Non è necessario che il committente abbia un giustificato motivo per recedere; il diritto è esercitabile liberamente, purché segua l'obbligo di indennizzo.

Quando si applica

  • Un cliente ordina la ristrutturazione di un bagno, ma dopo l'inizio dei lavori decide di interrompere perché ha cambiato idea sull'arredamento.
  • Un'azienda commissiona la realizzazione di un software, ma dopo alcune settimane di sviluppo decide di annullare il progetto per motivi di budget.
  • Un privato assume un'impresa per la costruzione di una piscina, ma a metà opera decide di non proseguire a causa di un trasferimento.
  • Un committente ordina la pulizia periodica di un ufficio, ma dopo il primo mese rescinde il contratto, dovendo indennizzare per le spese già sostenute e il mancato guadagno sui mesi restanti.

Cosa questo articolo non dice

  • Recesso da parte dell'appaltatore: l'art. 1671 dà solo al committente il diritto di recedere; l'appaltatore può recedere solo in casi specifici, come l'impossibilità sopravvenuta (art. 1672).
  • Recesso senza indennizzo: molti pensano che recedere significhi annullare il contratto senza conseguenze, ma l'art. 1671 impone l'indennizzo.
  • Recesso in caso di inadempimento dell'appaltatore: se l'opera è difettosa, il committente ha altri rimedi (artt. 1667-1668), non il recesso ex art. 1671.
  • Recesso per contratti di vendita: l'art. 1671 riguarda solo contratti d'appalto (opera o servizio), non compravendita.

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