Art. 1674 Codice Civile

Morte dell'appaltatore: regola e recesso - Art. 1674

Morte dell'appaltatore non scioglie il contratto, salvo se la sua persona era determinante. Il committente può recedere se gli eredi non danno affidamento.

Testo ufficiale Art. 1674 Codice Civile — Italia

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se l'appaltatore muore, il contratto di appalto non si scioglie da solo. Continua con i suoi eredi. Fa eccezione il caso in cui la scelta dell'appaltatore sia dipesa dalle sue qualità personali: ad esempio un artista famoso. In quel caso il contratto si scioglie per la sua morte.

Il committente, cioè chi ha ordinato l'opera o il servizio, può sempre recedere dal contratto se gli eredi dell'appaltatore non danno sufficienti garanzie che l'opera sarà eseguita correttamente.

Quando si applica

  • Un'impresa edile muore mentre costruisce una villa; i figli eredi proseguono i lavori.
  • Un famoso chef viene ingaggiato per un evento e muore prima; il contratto si scioglie perché la sua persona era determinante.
  • Il committente di un progetto di design dubita della capacità degli eredi; chiede garanzie e, non ricevendole, recede.
  • Gli eredi di un costruttore forniscono una polizza fideiussoria; il committente accetta e il contratto prosegue.

Cosa questo articolo non dice

  • Che la morte dell'appaltatore sciolga sempre il contratto.
  • Che il committente possa recedere in qualsiasi caso, anche se gli eredi danno affidamento.
  • Che la norma disciplini cosa accade se gli eredi rifiutano l'eredità.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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