Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore Art. 1675
Art. 1675: morte dell'appaltatore, committente paga agli eredi valore opere eseguite e rimborsa spese utili, può ottenere materiali e piani con indennità.
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili. Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando l'appaltatore muore e il contratto si scioglie, il committente deve pagare agli eredi il valore delle opere già fatte, calcolato in proporzione al prezzo stabilito. Deve inoltre rimborsare le spese che gli eredi hanno sostenuto per preparare il resto dei lavori, ma solo se quelle opere e quelle spese gli sono ancora utili.
Il committente può anche chiedere di avere i materiali già preparati e i piani in corso di esecuzione, pagando agli eredi un indennizzo congruo. Attenzione: i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno (come progetti creativi) restano protetti dalle leggi speciali, quindi la consegna non significa cessione di quei diritti.
Quando si applica
- Un imprenditore edile muore mentre sta costruendo una villa. Il committente paga agli eredi il valore del lavoro già svolto e le spese per i materiali già acquistati che possono ancora servire.
- L'appaltatore decede dopo aver disegnato i progetti di ristrutturazione. Il committente vuole quei progetti: può ottenerli pagando un indennizzo agli eredi, ma il diritto d'autore del disegnatore resta separato.
- Gli eredi chiedono il rimborso di costi sostenuti per noleggiare attrezzature specifiche per il cantiere. Il committente è tenuto a rimborsare solo se quelle attrezzature gli sono ancora utili dopo la morte dell'appaltatore.
- L'appaltatore muore prima di iniziare i lavori ma ha già acquistato legname e mattoni. Il committente può rifiutare di pagare se quei materiali non gli servono (ad esempio perché ha cambiato progetto).
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la morte del subappaltatore: in quel caso si applicano le regole generali del contratto d'appalto o l'articolo 1670 sulla responsabilità dei subappaltatori.
- Non disciplina lo scioglimento del contratto per cause diverse dalla morte (ad esempio recesso unilaterale, impossibilità sopravvenuta o perimento dell'opera): queste sono trattate dagli articoli 1671, 1672 e 1673.
- Non prevede un obbligo automatico di pagare tutto quanto richiesto dagli eredi: il committente è tenuto solo nei limiti dell'utilità effettiva delle opere e delle spese.
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