Art. 1692 Codice Civile

Mancato incasso del contrassegno e crediti Art. 1692

Il vettore che riconsegna la merce senza incassare il contrassegno o i propri crediti risponde verso il mittente e perde il diritto di chiederglieli.

Testo ufficiale Art. 1692 Codice Civile — Italia

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un bene viene spedito con l'obbligo di incassare una somma alla consegna (il contrassegno) o con le spese di trasporto a carico di chi riceve, il trasportatore deve riscuotere tali importi prima di cedere la disponibilita della merce. Se la riconsegna avviene senza effettuare l'incasso o senza pretendere il deposito della somma in caso di contestazioni, il trasportatore si assume direttamente la responsabilita dell'inadempimento.

In questo caso, il trasportatore e tenuto a versare al mittente l'importo degli assegni che avrebbe dovuto incassare. Inoltre, il trasportatore perde il diritto di pretendere dal mittente il pagamento dei propri crediti relativi al trasporto.

L'unica tutela che rimane al trasportatore e la possibilita di agire direttamente contro il destinatario che ha ricevuto la merce senza versare il dovuto.

Quando si applica

  • Un corriere consegna un pacco spedito in contrassegno senza farsi consegnare il pagamento dal destinatario.
  • Una ditta di trasporti rilascia la merce al destinatario senza incassare il prezzo del trasporto che doveva essere saldato alla consegna.
  • Il trasportatore effettua la consegna al destinatario in presenza di una contestazione sull'importo senza pretendere il deposito della somma controversa.

Cosa questo articolo non dice

  • La perdita o il danneggiamento delle cose trasportate durante il viaggio, materia trattata dall'Art. 1693.
  • Il rifiuto del destinatario di ricevere la merce o gli altri impedimenti alla riconsegna, disciplinati dall'Art. 1690.
  • Le modalita di incasso dei crediti quando il trasporto e eseguito da piu vettori successivi, previste dall'Art. 1702.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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