Art. 1694 Codice Civile

Presunzioni di fortuito - Art. 1694

L'articolo 1694 c.c. stabilisce la validità delle clausole contrattuali che presumono il caso fortuito per eventi normalmente dipendenti da esso, nel trasporto.

Testo ufficiale Art. 1694 Codice Civile — Italia

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'art. 1694 c.c. dichiara valide le clausole contrattuali che stabiliscono una presunzione di caso fortuito per determinati eventi, purché tali eventi, in base ai mezzi e alle condizioni del trasporto, normalmente siano dovuti a caso fortuito.

Per «caso fortuito» si intende un evento imprevedibile e inevitabile, non imputabile al vettore. La norma si limita a sancire la validità di queste clausole, senza specificare se la presunzione sia assoluta o relativa.

L'effetto pratico è che le parti possono concordare che certi eventi – ad esempio un guasto meccanico improvviso o una tempesta – siano considerati fortuiti senza necessità di ulteriore prova, se ciò corrisponde alla normalità del tipo di trasporto.

Quando si applica

  • Un contratto di trasporto su gomma prevede che lo scoppio di uno pneumatico sia presunto caso fortuito.
  • Una clausola in un trasporto marittimo considera le tempeste come caso fortuito presunto.
  • Un contratto di trasporto aereo presume che guasti meccanici improvvisi siano fortuiti.
  • Un trasporto ferroviario include una clausola che presume la caduta di un albero sui binari come caso fortuito.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non definisce in generale cosa sia «caso fortuito»; la nozione è lasciata alla giurisprudenza.
  • Non si applica a eventi che, in base ai mezzi e alle condizioni del trasporto, non sono normalmente fortuiti (ad esempio usura ordinaria).
  • Non riguarda clausole che escludono integralmente la responsabilità del vettore per qualsiasi evento, ma solo quelle che istituiscono una presunzione di fortuito.
  • Non disciplina i limiti al risarcimento del danno (trattati dall'art. 1696).

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