Presunzioni di fortuito - Art. 1694
L'articolo 1694 c.c. stabilisce la validità delle clausole contrattuali che presumono il caso fortuito per eventi normalmente dipendenti da esso, nel trasporto.
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 1694 c.c. dichiara valide le clausole contrattuali che stabiliscono una presunzione di caso fortuito per determinati eventi, purché tali eventi, in base ai mezzi e alle condizioni del trasporto, normalmente siano dovuti a caso fortuito.
Per «caso fortuito» si intende un evento imprevedibile e inevitabile, non imputabile al vettore. La norma si limita a sancire la validità di queste clausole, senza specificare se la presunzione sia assoluta o relativa.
L'effetto pratico è che le parti possono concordare che certi eventi – ad esempio un guasto meccanico improvviso o una tempesta – siano considerati fortuiti senza necessità di ulteriore prova, se ciò corrisponde alla normalità del tipo di trasporto.
Quando si applica
- Un contratto di trasporto su gomma prevede che lo scoppio di uno pneumatico sia presunto caso fortuito.
- Una clausola in un trasporto marittimo considera le tempeste come caso fortuito presunto.
- Un contratto di trasporto aereo presume che guasti meccanici improvvisi siano fortuiti.
- Un trasporto ferroviario include una clausola che presume la caduta di un albero sui binari come caso fortuito.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non definisce in generale cosa sia «caso fortuito»; la nozione è lasciata alla giurisprudenza.
- Non si applica a eventi che, in base ai mezzi e alle condizioni del trasporto, non sono normalmente fortuiti (ad esempio usura ordinaria).
- Non riguarda clausole che escludono integralmente la responsabilità del vettore per qualsiasi evento, ma solo quelle che istituiscono una presunzione di fortuito.
- Non disciplina i limiti al risarcimento del danno (trattati dall'art. 1696).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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