Responsabilità del vettore per calo naturale - Art. 1695
Art. 1695: il vettore risponde solo delle diminuzioni eccedenti il calo naturale, salvo prova contraria. Il calo si calcola separatamente per ogni collo.
Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata. Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il vettore è responsabile soltanto delle diminuzioni di peso o misura che superano il calo naturale, cioè la perdita fisiologica inevitabile data dalla natura delle merci (ad esempio, evaporazione di liquidi o essiccamento). Se la diminuzione resta entro il calo naturale, il vettore non deve risarcire nulla.
Il mittente o il destinatario può però invertire la presunzione: se prova che la diminuzione non è avvenuta a causa della natura delle cose, oppure che nelle specifiche circostanze non poteva raggiungere la misura accertata, il vettore risponde per l'intera perdita.
Il calo naturale va calcolato separatamente per ogni singolo collo: non si sommano le perdite di più colli per compensare un'eccedenza.
Quando si applica
- Trasporto di grano: il peso diminuisce per essiccazione naturale. Se la perdita supera la percentuale di calo naturale, il vettore risponde per l'eccedenza.
- Trasporto di frutta fresca: perde acqua durante il viaggio. Se la perdita è entro il calo naturale, nessuna responsabilità del vettore.
- Trasporto di prodotti chimici liquidi in fusti: evaporazione. Il calo naturale va calcolato per ogni fusto separatamente.
- Trasporto di legname: possibile calo di volume per essiccazione. Se il mittente dimostra che la perdita è dovuta a danneggiamento e non a essiccazione, il vettore risponde per l'intero.
- Trasporto di carbone: perdita di polvere (calo naturale). Se la perdita è superiore al calo naturale, il vettore risponde per la differenza.
Cosa questo articolo non dice
- Perdita totale della merce per furto o smarrimento (disciplinata dall'art. 1693).
- Danni causati da imballaggio inadeguato (possono rientrare nell'art. 1693 o nelle norme generali).
- Ritardo nella consegna (disciplinato dall'art. 1688).
- Mancata riconsegna della merce (disciplinata dall'art. 1690).
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