Responsabilità del vettore merci - Art. 1693
L'Art. 1693 rende il vettore responsabile dei danni alle merci trasportate, salvo prova di caso fortuito, vizi della merce o fatto di mittente o destinatario.
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il vettore risponde della perdita e del danneggiamento delle cose consegnatigli per il trasporto, dal momento in cui le riceve fino a quando le consegna al destinatario.
Per esonerarsi da questa responsabilità, il vettore deve dimostrare che il danno è stato causato da caso fortuito, dalla natura o dai difetti delle cose stesse o del loro imballaggio, oppure da un fatto del mittente o del destinatario.
Se il vettore prende in consegna le cose senza avanzare riserve, si presume che l'imballaggio non presentasse difetti visibili all'esterno.
Quando si applica
- Un vaso di valore si rompe durante il trasporto effettuato da una ditta di spedizioni.
- Un carico di merce deperibile si rovina lungo il percorso per un guasto al mezzo di trasporto.
- Il corriere accetta pacchi senza sollevare obiezioni e le merci all'interno giungono schiacciate.
Cosa questo articolo non dice
- La determinazione del tetto massimo del risarcimento dovuto dal vettore.
- La riduzione di peso della merce dovuta a calo naturale durante il viaggio.
- La perdita del diritto di azione a seguito del ricevimento della merce senza riserve e del pagamento del nolo.
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