Limiti risarcimento per perdita o avaria merci - Art. 1696
Limite risarcimento trasporti: 1 euro/kg nazionale terrestre, limiti convenzionali internazionali. Calcolo prezzo corrente. Eccezione: dolo o colpa grave.
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce come si calcola il risarcimento per merci perse o danneggiate durante il trasporto. Il danno si valuta al prezzo corrente nel luogo e al momento della riconsegna. Tuttavia, il risarcimento non può superare 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce nei trasporti nazionali terrestri. Per i trasporti internazionali terrestri il limite è quello della Convenzione di Ginevra (art. 23, par. 3); per gli altri modi (aereo, marittimo, fluviale, ferroviario) valgono le rispettive convenzioni o leggi nazionali.
Se il trasporto utilizza più mezzi diversi e non si capisce in quale fase è avvenuto il danno, il limite è sempre 1 euro/kg per i nazionali e 3 euro/kg per gli internazionali. Questi limiti non si applicano se il vettore o i suoi ausiliari hanno agito con dolo o colpa grave: in tal caso il risarcimento è pieno. Inoltre, le limitazioni non possono essere modificate a favore del vettore se non nei casi previsti da leggi speciali o convenzioni internazionali.
Quando si applica
- Un corriere perde un carico di smartphone durante un trasporto via camion da Roma a Milano.
- Un container di vino subisce un'avaria durante un trasporto marittimo dalla Cina all'Italia.
- Una spedizione di ricambi auto viene danneggiata durante un trasporto combinato treno-camion senza poter individuare la fase del sinistro.
- Un pacco di documenti risulta manomesso dopo un trasporto aereo internazionale e il mittente chiede il risarcimento.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità per danni a persone (passeggeri o terzi) durante il trasporto.
- Il risarcimento per ritardo nella consegna, disciplinato da altre norme (artt. 1686 e 1688).
- La determinazione della colpa del vettore per furto o smarrimento, che è regolata dagli articoli 1692 e 1693.
- Il calo naturale della merce, previsto dall'art. 1695.
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