Estinzione azioni contro il vettore: Art. 1698
Ricevere la merce e pagare estingue le azioni contro il vettore, tranne i casi di dolo, colpa grave o avaria non visibile denunziata entro otto giorni.
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il destinatario riceve le cose trasportate senza muovere contestazioni (ossia senza apporre riserve) e paga quanto dovuto al vettore, le azioni derivanti dal contratto di trasporto si estinguono. Il ritiro incondizionato e il saldo del corrispettivo precludono quindi successive richieste di risarcimento per difetti o perdite che risultavano gia visibili al momento della riconsegna.
Questa regola non si applica se il vettore ha agito con dolo o colpa grave. Restano salvaguardate anche le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna; in quest'ultimo caso, l'avaria deve essere denunziata non appena scoperta e non oltre otto giorni dal ricevimento.
Quando si applica
- Un destinatario accetta un collo esternamente integro e salda il trasporto, scoprendo all'apertura un danno interno che denunzia entro otto giorni dal ricevimento.
- Una spedizione viene ricevuta e pagata senza riserve, ma si rileva successivamente una perdita parziale di merce non visibile al momento della consegna.
- Un trasportatore danneggia le merci per dolo o colpa grave, consentendo al destinatario di agire per il risarcimento anche dopo aver saldato il nolo e ritirato il carico.
Cosa questo articolo non dice
- I casi di ritardo nella riconsegna o di mancata consegna totale, disciplinati dagli articoli 1688 e 1689 del codice civile.
- I limiti quantitativi al risarcimento del danno per perdita o avaria, stabiliti dall'articolo 1696 del codice civile.
- La procedura di accertamento giudiziale dello stato delle cose trasportate, prevista dall'articolo 1697 del codice civile.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1698 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.