Trasporto con rispedizione della merce: Art. 1699
Senza lettera di vettura diretta a destinazione, il vettore che fa proseguire la merce oltre le sue linee si presume spedizioniere per la tratta successiva.
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina il caso in cui un vettore si impegni a far trasportare la merce oltre il percorso coperto dalle proprie linee, affidandola a vettori successivi per il completamento del viaggio.
Se il primo vettore non si fa rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione finale, la legge stabilisce una presunzione: per il tratto di percorso ulteriore rispetto alle proprie linee, il vettore assume gli obblighi tipici di uno spedizioniere e non quelli di un vettore.
La differenza fondamentale risiede nella natura dell'obbligo: mentre il vettore risponde direttamente dell'esecuzione del trasporto fino al termine, lo spedizioniere si obbliga a concludere, in nome proprio ma per conto del mittente, il contratto di trasporto con i vettori successivi.
Quando si applica
- Un trasportatore esegue la prima tratta di un viaggio con i propri mezzi e affida la merce a un altro vettore per la consegna finale senza aver emesso un documento di trasporto unico.
- Un'impresa di trasporti marittimi sbarca la merce al porto di arrivo e ingaggia una ditta di autotrasporti per inoltrarla all'indirizzo del destinatario senza una lettera di vettura diretta.
- Un corriere di linea regionale prende in carico un collo e incarica un secondo vettore per il recapito fuori regione senza previo rilascio di un titolo di trasporto cumulativo.
Cosa questo articolo non dice
- I casi in cui più vettori si obbligano con un unico contratto e con responsabilità solidale verso il mittente per l'intero percorso (disciplinati dall'Art. 1700 sul trasporto cumulativo).
- La responsabilità del vettore per la perdita o l'avaria delle cose durante la tratta direttamente eseguita da lui (regolata dall'Art. 1693).
- La definizione generale del contratto di mandato e le sue regole fondamentali (trattate dall'Art. 1703 e seguenti).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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