Art. 1700 Codice Civile

Responsabilità nel trasporto cumulativo Art. 1700

Nei trasporti con unico contratto e più vettori, tutti rispondono in solido verso il cliente. Tra vettori, il danno è ripartito per tratta.

Testo ufficiale Art. 1700 Codice Civile — Italia

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un unico contratto di trasporto prevede l'intervento di più vettori in successione, tutti i vettori sono responsabili in solido nei confronti del mittente o del destinatario per l'intera tratta, dal punto di partenza iniziale fino alla destinazione finale.

Il cliente può quindi chiedere l'intero risarcimento del danno a uno qualsiasi dei vettori coinvolti. Il vettore che si trova a pagare per un danno subito dalla merce lungo il percorso può rivalersi in regresso sugli altri vettori, chiedendo il rimborso a ciascuno di essi o a tutti insieme.

Se si individua il tratto specifico in cui il danno si è verificato, l'obbligo di risarcimento grava interamente sul vettore che ha eseguito quella singola tratta. Se invece non è possibile stabilire dove sia avvenuto il fatto dannoso, il risarcimento viene suddiviso tra tutti i vettori in proporzione alla lunghezza dei rispettivi percorsi, fermo restando che è escluso dal pagamento chiunque riesca a dimostrare che il danno non si è verificato nel proprio tratto.

Quando si applica

  • Un carico spedito con un unico contratto e trasportato prima su camion e poi su treno arriva danneggiato a destinazione senza che sia chiaro in quale tratta si sia verificato l'incidente.
  • Un destinatario chiede il risarcimento del danno all'ultimo vettore della catena, il quale deve rivalersi sul vettore precedente che ha causato la rottura del carico.
  • Un vettore dimostra, tramite i registri di carico e scarico, che la merce è stata consegnata intatta al vettore successivo, liberandosi dall'obbligo di risarcimento tra i vettori.

Cosa questo articolo non dice

  • Trasporti in cui il primo vettore si obbliga a stipulare contratti distinti con i vettori successivi per conto del mittente (disciplinati come trasporto con rispedizione ex Art. 1699).
  • Verifica e riscontro dello stato delle cose al momento della consegna tra un vettore e quello successivo (disciplinati dall'Art. 1701).
  • Riscossione dei crediti e del prezzo del trasporto da parte dell'ultimo vettore nei confronti del destinatario (disciplinata dall'Art. 1702).

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