Art. 1701 Codice Civile

Diritto di accertamento dei vettori successivi - Art. 1701

Art. 1701 c.c.: i vettori successivi possono far dichiarare lo stato delle cose al momento della consegna; altrimenti presunzione di buono stato e conformità.

Testo ufficiale Art. 1701 Codice Civile — Italia

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma riguarda i vettori che si succedono in un trasporto (vettori successivi): ciascuno, quando riceve la merce dal vettore precedente, ha il diritto di farsi annotare sulla lettera di vettura o in un atto separato lo stato effettivo delle cose.

Se il vettore successivo non fa una dichiarazione al momento della consegna, la legge presume che abbia ricevuto la merce in buono stato e conforme a quanto indicato nella lettera di vettura. In pratica, l'onere di provare danni o difformità preesistenti ricade su di lui.

Quando si applica

  • Un secondo vettore prende in carico la merce senza annotare danni visibili sull'imballaggio; in seguito scopre ammaccature: la presunzione di buono stato opera contro di lui.
  • Il terzo vettore di una catena fa redigere un atto separato in cui dichiara che i colli sono rotti al momento del passaggio di consegna, tutelandosi per eventuali reclami.
  • L'ultimo vettore non rilascia dichiarazioni e poi lamenta ammanchi: si presume che abbia ricevuto la quantità indicata in lettera di vettura.
  • Il vettore successivo e il vettore precedente firmano congiuntamente una dichiarazione sullo stato della merce, evitando la presunzione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la responsabilità del vettore per perdita o avaria durante il trasporto (disciplinata dagli artt. 1692-1693).
  • Non si applica al rapporto tra mittente e primo vettore; l'accertamento iniziale è regolato dall'art. 1697.
  • Non stabilisce i limiti al risarcimento del danno (art. 1696) né le presunzioni di fortuito (art. 1694).

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