Riscossione crediti ultimo vettore - Art. 1702
L'ultimo vettore deve riscuotere i crediti dei vettori precedenti e azionare il privilegio. In caso di omissione, risponde per le somme dovute.
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate. Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma si applica al trasporto cumulativo, quando più vettori si succedono nel trasporto della stessa merce. L'ultimo vettore agisce come rappresentante dei vettori precedenti: deve riscuotere i crediti che i vettori precedenti vantano verso il mittente o il destinatario in base al contratto di trasporto, e deve esercitare il privilegio sulle cose trasportate (il diritto di trattenerle o venderle per ottenere il pagamento).
Se l'ultimo vettore omette di riscuotere o di esercitare il privilegio, è personalmente responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute. I vettori precedenti conservano comunque il diritto di agire direttamente contro il destinatario per il recupero del credito.
Quando si applica
- Un primo vettore trasporta la merce fino a un deposito intermedio; il secondo vettore prende in consegna e consegna al destinatario senza riscuotere le spese di trasporto dovute al primo.
- In un trasporto via mare e via terra, l'ultimo vettore (il camionista) non esercita il privilegio sulle merci (non le trattiene) per ottenere il pagamento del nolo marittimo spettante al vettore marittimo.
- L'ultimo vettore riscuote solo la propria quota di compenso ma omette di riscuotere per conto del vettore precedente la parte a lui spettante.
- Un vettore intermedio ha un privilegio non pagato; l'ultimo vettore, pur sapendolo, consegna la merce senza incassare il credito del vettore intermedio.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce (disciplinata dagli artt. 1693 e seguenti).
- Il diritto del vettore di rifiutare la consegna per mancato pagamento in assenza di un trasporto cumulativo.
- L'obbligo del mittente di pagare il trasporto (regolato da norme generali sul contratto di trasporto).
- La determinazione dell'importo dei crediti dei singoli vettori.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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