Revoca mandato collettivo: tutti i mandanti – Art. 1726
Art. 1726 c.c.: la revoca di un mandato collettivo è efficace solo se tutti i mandanti sono d'accordo, salvo giusta causa. La revoca unilaterale non ha effetto.
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo si applica al mandato collettivo, cioè quando più persone conferiscono insieme un mandato con un unico atto e per un affare di interesse comune. In questo caso, la revoca del mandato è valida solo se decisa da tutti i mandanti, a meno che non esista una giusta causa.
La giusta causa non è definita dall'articolo, ma può essere, ad esempio, l'inadempimento del mandatario o la perdita di fiducia. Questo articolo deroga alla regola generale della revocabilità unilaterale del mandato (art. 1723).
Pertanto, se un solo mandante tenta di revocare il mandato senza giusta causa, la revoca non ha effetto.
Quando si applica
- Tre fratelli conferiscono insieme un mandato a un avvocato per vendere un immobile ereditario. Uno di loro vuole revocare il mandato, ma gli altri due no: la revoca non ha effetto.
- Un gruppo di soci conferisce un mandato collettivo a un agente immobiliare per la vendita di un terreno comune. Un socio revoca senza giusta causa: la revoca è inefficace.
- Due coniugi conferiscono un mandato a un commercialista per gestire una società familiare. Un coniuge revoca il mandato per dissenso, ma l'altro non è d'accordo: la revoca non vale.
- Quattro eredi conferiscono un mandato a un notaio per la divisione dell'eredità. Uno di loro revoca senza giusta causa: la revoca è inefficace.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai mandati conferiti da più persone con atti separati o per affari di interesse individuale (disciplinati dall'art. 1723 e seguenti).
- Non regola la revoca tacita del mandato (art. 1724) né la revoca del mandato oneroso (art. 1725).
- Non riguarda la rinuncia del mandatario (art. 1727) né l'estinzione del mandato per morte o incapacità (art. 1728).
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