Risarcimento per revoca mandato oneroso Art. 1725
La revoca del mandato oneroso prima del termine o senza congruo preavviso obbliga il mandante al risarcimento danni, salvo che ricorra una giusta causa.
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un incarico retribuito viene cancellato da chi lo ha conferito, l'interruzione del rapporto può comportare l'obbligo di risarcire i danni subiti da chi aveva ricevuto l'incarico.
Se le parti avevano fissato un termine di scadenza o l'esecuzione di uno specifico affare, la revoca anticipata obbliga il mandante a risarcire il danno. Se il rapporto è invece a tempo indeterminato, la revoca richiede di concedere un preavviso congruo; se questo preavviso manca, scatta l'obbligo di risarcimento.
L'obbligo risarcitorio decade in entrambi i casi se la revoca è giustificata da una giusta causa, come una grave inadempienza o una condotta scorretta da parte della persona incaricata.
Quando si applica
- Un cliente revoca l'incarico a un intermediario prima del termine concordato senza che vi sia stato alcun inadempimento
- Un'azienda interrompe con effetto immediato un mandato di gestione a tempo indeterminato senza concedere un congruo preavviso
- Un mandante annulla il contratto prima del compimento dell'affare perché l'incaricato ha violato i doveri di diligenza
Cosa questo articolo non dice
- La rinunzia all'incarico effettuata direttamente dal mandatario, regolata dall'articolo 1727
- Il diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera già svolta, disciplinato dall'articolo 1720
- La revoca di un mandato conferito a titolo gratuito, soggetta all'articolo 1723
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