Art. 1727 Codice Civile

Rinunzia del mandatario: risarcimento danni Art. 1727

Art. 1727 c.c.: il mandatario che rinuncia senza giusta causa deve risarcire i danni; per mandato a tempo indeterminato serve congruo preavviso.

Testo ufficiale Art. 1727 Codice Civile — Italia

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1727 regola il caso in cui il mandatario (agente) rinuncia all'incarico. Se lo fa senza una giusta causa, ad esempio senza un motivo valido come malattia o impossibilità sopravvenuta, deve risarcire il mandante (cliente) per i danni subiti. Se il mandato è a tempo indeterminato, il risarcimento è dovuto solo se il mandatario non ha dato un preavviso adeguato (congruo preavviso). In ogni caso, la rinuncia deve essere comunicata in modo e con un anticipo tali da permettere al mandante di trovare un sostituto, a meno che il mandatario non sia gravemente impedito (ad esempio per un'emergenza personale).

Quando si applica

  • Un agente immobiliare incaricato di vendere un appartamento rinuncia senza motivo poco prima di una trattativa avanzata.
  • Un avvocato che ha accettato un mandato per una causa si dimette a pochi giorni dall'udienza senza giustificazione.
  • Un rappresentante commerciale con contratto a tempo indeterminato smette di lavorare per l'azienda senza dare il preavviso di tre mesi previsto dall'accordo.
  • Un mandatario che si ammala gravemente e non può più proseguire l'incarico: in questo caso la rinuncia è giustificata (grave impedimento).

Cosa questo articolo non dice

  • La revoca del mandato da parte del mandante (articolo 1723).
  • La morte o l'incapacità del mandatario (articolo 1728).
  • La sostituzione del mandatario con un altro soggetto (articolo 1717).
  • Il diritto del mandatario al rimborso delle spese e al compenso (articolo 1720).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1727 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile