Spese e compenso del mandatario - Art. 1720
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni con interessi legali, pagare il compenso e risarcire i danni subiti a causa dell'incarico.
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1720 del Codice Civile stabilisce gli obblighi del mandante (chi conferisce l'incarico) verso il mandatario (chi esegue l'incarico).
Il mandante deve rimborsare al mandatario le somme anticipate per l'esecuzione del mandato, con gli interessi legali calcolati dal giorno in cui l'anticipazione è stata effettuata. Inoltre, deve pagare il compenso pattuito o dovuto secondo gli usi.
Il mandante è anche tenuto a risarcire i danni che il mandatario ha subito direttamente a causa dell'incarico, ad esempio per spese impreviste o per danni a beni propri durante l'esecuzione.
Quando si applica
- Un mandatario anticipa il costo di materiali per conto del mandante e chiede il rimborso con interessi.
- Un mandatario ha diritto a un compenso per la gestione di un affare concluso per conto del mandante.
- Un mandatario subisce un danno alla propria auto mentre trasporta merci per conto del mandante.
- Un mandatario paga spese di spedizione e imballaggio che il mandante deve rimborsare.
Cosa questo articolo non dice
- La revoca del mandato (disciplinata dagli artt. 1723-1726).
- Il diritto del mandatario di trattenere beni del mandante (art. 1721).
- L'obbligo del mandatario di rendicontare (art. 1713).
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