Art. 1743 Codice Civile

Diritto di esclusiva: preponente e agente - Art. 1743

Art. 1743 vieta al preponente di usare più agenti nella stessa zona e all'agente di trattare affari di imprese concorrenti nella stessa zona e ramo.

Testo ufficiale Art. 1743 Codice Civile — Italia

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1743 del Codice Civile regola il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia.

Il preponente (chi conferisce l'incarico) non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.

L'agente, a sua volta, non può assumere l'incarico di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese che siano in concorrenza tra loro. La disposizione stabilisce un divieto bilaterale, senza prevedere le conseguenze della sua violazione.

Quando si applica

  • Un preponente assume due agenti per vendere lo stesso prodotto nella stessa città, violando l'esclusiva.
  • Un agente accetta di rappresentare due aziende che producono lo stesso bene nella stessa zona geografica.
  • Un preponente concede l'esclusiva a un agente e successivamente conferisce lo stesso incarico a un altro agente nella medesima zona.
  • Un agente rappresenta due imprese concorrenti per lo stesso ramo di attività nella stessa area territoriale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina le conseguenze (ad esempio risarcimento danni o risoluzione del contratto) in caso di violazione del divieto.
  • Non regola la misura della provvigione o il diritto dell'agente alla stessa (articoli 1733 e 1748).
  • Non si applica a rapporti diversi dal contratto di agenzia, come la commissione (articoli 1732-1736) o la spedizione (articoli 1737-1741).
  • Non vieta all'agente di rappresentare imprese non concorrenti nella stessa zona o concorrenti in zone diverse.

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