Indennità per agente alla cessazione – Art. 1751
Indennità agente se ha nuovi clienti o sviluppo affari con vantaggi preponente. Massimo: media provvigioni ultimi cinque anni. Decadenza un anno. Inderogabile.
All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
- (81) ------------ AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'agente ha diritto a un'indennità alla cessazione del rapporto se ha procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con clienti esistenti e il preponente continua a riceverne vantaggi sostanziali. L'importo è equo, considerando le provvigioni perse, e non può superare la media annuale delle retribuzioni degli ultimi cinque anni (o del periodo più breve).
L'indennità non è dovuta se il preponente rescinde per grave inadempienza dell'agente, se l'agente recede senza giusta causa (salvo circostanze come età, infermità o malattia), o se l'agente cede il contratto a terzi. L'agente decade dal diritto se non comunica al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti entro un anno dallo scioglimento.
La norma è inderogabile in danno dell'agente; l'indennità spetta anche in caso di morte dell'agente. Resta salvo il diritto a un eventuale risarcimento danni ulteriore.
Quando si applica
- Un agente procura molti nuovi clienti durante il contratto; al termine, il preponente continua a lavorare con quei clienti. L'agente ha diritto all'indennità.
- Un agente sviluppa affari con clienti esistenti aumentando il fatturato; il rapporto cessa per scadenza del termine. L'indennità è dovuta se il preponente trae ancora vantaggio.
- L'agente muore durante il rapporto; i suoi eredi possono richiedere l'indennità.
- L'agente recede perché una malattia grave gli impedisce di proseguire l'attività; il recesso è giustificato e l'indennità è dovuta.
- Il preponente rescinde il contratto per un grave inadempimento dell'agente (es. violazione del patto di esclusiva); in questo caso l'indennità non è dovuta.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il risarcimento di danni ulteriori oltre l'indennità: l'articolo salva espressamente il diritto al risarcimento dei danni (art. 1751 ultimo periodo).
- Non si applica automaticamente ogni volta che il rapporto cessa: occorre che ricorrano le condizioni specifiche (nuovi clienti o sviluppo e vantaggi sostanziali).
- Non prevede un importo fisso: l'indennità è calcolata sulla media delle provvigioni e soggetta a un massimo di un anno di quelle medie.
- Non regola i contratti di agenzia assicurativa, che sono disciplinati dall'art. 1753 (Agenti di assicurazione) con proprie regole.
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