Art. 1742 Codice Civile

Contratto di agenzia: nozione e forma scritta - Art. 1742

Art. 1742 c.c. definisce il contratto di agenzia, richiede forma scritta ad probationem e diritto a documento sottoscritto

Testo ufficiale Art. 1742 Codice Civile — Italia

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. ------------ AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Col contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto (forma scritta ad probationem). Inoltre, ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive; tale diritto è irrinunciabile.

L'articolo include un aggiornamento che richiama il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, il quale ha disposto che le sue disposizioni si applicano ai contratti già in corso al 1° gennaio 1990 a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Quando si applica

  • Un agente di commercio che ha stipulato un accordo verbale con un'azienda per promuovere prodotti in una regione.
  • Un'azienda che chiede all'agente di firmare un documento che riassuma il contratto già esistente.
  • Un agente che vuole far valere il diritto a ottenere il documento scritto dal preponente.
  • Un contratto di agenzia in corso dal 1990 che deve essere adeguato alle norme del D.Lgs. 303/1991 dal 1994.
  • Una controversia sulla prova dell'esistenza del contratto di agenzia perché non è stato redatto per iscritto.

Cosa questo articolo non dice

  • La determinazione della provvigione (trattata dall'art. 1748 e seguenti).
  • Il diritto di esclusiva (art. 1743).
  • L'indennità di fine rapporto (art. 1751).
  • La durata del contratto o recesso (art. 1750).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1742 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile