Patto di non concorrenza dell'agente - Art. 1751-bis
Patto di non concorrenza dell'agente: forma scritta, durata max 2 anni, indennità non provvigionale determinata dalle parti o dal giudice.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente . 128a (81) ------------ AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994". ------------ AGGIORNAMENTO (128a) La L. 29 dicembre 2000, n. 422 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina il patto con cui l'agente commerciale si impegna a non fare concorrenza al preponente dopo la fine del contratto. Il patto deve essere stipulato per iscritto e può riguardare solo la stessa zona, clientela e tipo di beni o servizi del contratto di agenzia. La durata massima è di due anni dalla cessazione del rapporto.
L'accettazione del patto dà diritto all'agente a un'indennità specifica, che non è una provvigione. L'importo viene stabilito dalle parti in base alla durata, alla natura del contratto e all'indennità di fine rapporto, tenendo conto degli accordi economici nazionali di categoria. Se le parti non si accordano, il giudice decide in via equitativa, considerando la media dei corrispettivi riscossi, le cause di cessazione, l'ampiezza della zona e l'esistenza di un vincolo di esclusiva.
Quando si applica
- Un agente firma un accordo scritto in cui si impegna a non operare nella stessa zona per due anni dopo la fine del rapporto.
- Il preponente chiede all'agente di accettare un patto di non concorrenza senza corrispondere alcuna indennità.
- Un agente contesta la durata del patto perché supera i due anni previsti dalla legge.
- Le parti non riescono a mettersi d'accordo sull'importo dell'indennità e si rivolgono al giudice.
- Un agente sostiene che il patto è nullo perché non è stato redatto per iscritto.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai normali dipendenti subordinati, ma solo agli agenti commerciali.
- Non disciplina il patto di non concorrenza stipulato durante il contratto (solo dopo la cessazione).
- Non prevede un importo fisso dell'indennità, ma la rimette all'accordo delle parti o alla decisione del giudice.
- Non riguarda la concorrenza in zone o per clienti diversi da quelli del contratto di agenzia.
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