Definizione legale di mediatore - Art. 1754
Definisce mediatore chi mette in relazione parti per un affare, senza legami di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1754 del Codice Civile fornisce la definizione di mediatore. Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.
La definizione specifica che il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Questi tre tipi di rapporto sono esclusi dalla figura del mediatore.
Se una persona ha uno di questi legami con una delle parti, non rientra nella definizione di mediatore data dall'articolo 1754.
Quando si applica
- Un agente immobiliare che presenta un acquirente e un venditore senza essere dipendente di nessuno dei due.
- Un broker che mette in contatto un'azienda con un fornitore senza essere legato da contratto di agenzia.
- Un privato che presenta due amici per la vendita di un'auto, senza avere un mandato.
- Un consulente che organizza un incontro tra due imprese per una joint venture, senza essere rappresentante di una.
Cosa questo articolo non dice
- Il mediatore che agisce come rappresentante di una parte è regolato dall'articolo 1761.
- Chi ha un rapporto di lavoro subordinato con una delle parti non è mediatore ai sensi di questo articolo.
- La provvigione del mediatore è trattata nell'articolo 1755, non in questo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1754 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.