Norme di agenzia per gli agenti assicurativi Art. 1753
L'articolo estende le norme generali sul contratto di agenzia agli agenti di assicurazione, fatti salvi gli usi commerciali e le norme speciali di settore.
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione stabilisce l'estensione della disciplina generale del contratto di agenzia agli agenti che operano nel settore assicurativo per conto di una o più compagnie.
L'applicazione delle regole ordinarie dell'agenzia non avviene tuttavia in modo incondizionato. La legge fa salvi gli usi di commercio e le fonti normative speciali di settore, subordinando l'efficacia delle norme generali alla loro compatibilità con la natura dell'attività assicurativa.
Quando si applica
- Un agente principale di una compagnia assicurativa richiede il riconoscimento delle tutele previste per la cessazione del rapporto di agenzia.
- Un'impresa assicurativa e un suo agente valutano la validità delle clausole contrattuali in materia di esclusiva o recesso.
- L'applicazione delle consuetudini del settore assicurativo rispetto alle norme ordinarie sul compenso dell'agente.
Cosa questo articolo non dice
- L'attività dei mediatori o broker di assicurazione, regolata dalle norme sulla mediazione e dal codice delle assicurazioni private.
- La disciplina dei contratti di assicurazione conclusi con i clienti finali, previsti dalle norme sui singoli contratti.
- I rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti delle imprese assicuratrici.
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