Art. 1753 Codice Civile

Norme di agenzia per gli agenti assicurativi Art. 1753

L'articolo estende le norme generali sul contratto di agenzia agli agenti di assicurazione, fatti salvi gli usi commerciali e le norme speciali di settore.

Testo ufficiale Art. 1753 Codice Civile — Italia

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione stabilisce l'estensione della disciplina generale del contratto di agenzia agli agenti che operano nel settore assicurativo per conto di una o più compagnie.

L'applicazione delle regole ordinarie dell'agenzia non avviene tuttavia in modo incondizionato. La legge fa salvi gli usi di commercio e le fonti normative speciali di settore, subordinando l'efficacia delle norme generali alla loro compatibilità con la natura dell'attività assicurativa.

Quando si applica

  • Un agente principale di una compagnia assicurativa richiede il riconoscimento delle tutele previste per la cessazione del rapporto di agenzia.
  • Un'impresa assicurativa e un suo agente valutano la validità delle clausole contrattuali in materia di esclusiva o recesso.
  • L'applicazione delle consuetudini del settore assicurativo rispetto alle norme ordinarie sul compenso dell'agente.

Cosa questo articolo non dice

  • L'attività dei mediatori o broker di assicurazione, regolata dalle norme sulla mediazione e dal codice delle assicurazioni private.
  • La disciplina dei contratti di assicurazione conclusi con i clienti finali, previsti dalle norme sui singoli contratti.
  • I rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti delle imprese assicuratrici.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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