Rappresentanza del mediatore (Art. 1761)
Il mediatore può essere incaricato da una parte di rappresentarla negli atti di esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (Art. 1761 c.c.).
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1761 consente al mediatore di diventare rappresentante di una delle parti, ma solo per gli atti necessari a portare a esecuzione il contratto che ha concluso con la sua mediazione. Non si tratta di una rappresentanza generale, ma limitata a ciò che serve per adempiere il contratto.
Per esempio, se il mediatore ha aiutato a concludere una compravendita, può essere incaricato di firmare l'atto di trasferimento o ricevere il pagamento per conto del venditore. Questa facoltà non è automatica: deve essere espressamente conferita dalla parte.
La norma si distingue dagli articoli precedenti (come l'art. 1752 sull'agente con rappresentanza) perché riguarda specificamente il mediatore nella fase esecutiva del contratto da lui mediato. Il mediatore non diventa agente commerciale, ma assume un ruolo di rappresentanza temporaneo e delimitato.
Quando si applica
- Un mediatore immobiliare incaricato dal venditore di firmare il rogito notarile di trasferimento della proprietà.
- Un mediatore che ha concluso un contratto di affitto autorizzato dall'inquilino a versare il canone al locatore.
- Un mediatore in una compravendita di auto usata riceve mandato dal compratore per ritirare il veicolo e pagare il prezzo.
- Un mediatore che ha mediato un contratto di appalto incaricato dal committente di verificare lo stato dei lavori e approvare stati di avanzamento.
- Un mediatore delegato da una parte a incassare gli utili derivanti da un contratto di associazione in partecipazione mediato.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la possibilità per il mediatore di concludere il contratto per conto della parte (quella fase è della mediazione stessa, non della rappresentanza esecutiva).
- Non copre la rappresentanza per atti estranei all'esecuzione del contratto, come modifiche sostanziali o nuovi accordi.
- Non copre la rappresentanza di entrambe le parti contemporaneamente (conflitto di interessi non previsto).
- Non copre la responsabilità del mediatore per inadempimento del contratto, disciplinata invece dall'art. 1759.
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Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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