Art. 1759 Codice Civile

Doveri e responsabilità del mediatore - Art. 1759

L'articolo 1759 impone al mediatore di comunicare alle parti i fatti noti sull'affare e lo rende responsabile dell'autenticità di firme e girate.

Testo ufficiale Art. 1759 Codice Civile — Italia

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il mediatore ha l'obbligo di comunicare a entrambe le parti tutte le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, qualora tali elementi possano incidere sulla decisione di concludere il contratto.

La norma impone un dovere di trasparenza sulle informazioni effettivamente conosciute dall'intermediario al momento della trattativa, al fine di permettere ai contraenti di valutare rischi e convenienza dell'operazione.

Inoltre, l'intermediario risponde direttamente dell'autenticità delle firme apposte sulle scritture trasmesse per il suo tramite e della genuinità dell'ultima girata dei titoli di credito passati per la sua intermediazione.

Quando si applica

  • Un agente immobiliare non riferisce all'acquirente un vincolo o un'ipoteca sull'immobile di cui era a conoscenza.
  • Un intermediario tace a una parte lo stato di grave dissesto finanziario dell'altra parte, pur essendone edotto.
  • Un mediatore trasmette una scrittura privata relativa all'accordo in cui la firma di un contraente risulta falsificata.
  • Un intermediario consegna un titolo di credito la cui ultima girata si rivela non autentica.

Cosa questo articolo non dice

  • I vizi dell'immobile del tutto sconosciuti al mediatore e non emersi durante la trattativa.
  • Il diritto alla provvigione e la sua misura, disciplinati dall'articolo 1755.
  • La garanzia sulla solvibilità delle parti o sul futuro adempimento del contratto, salvo i casi di fideiussione prescritti dall'articolo 1763.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1759 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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