Art. 1766 Codice Civile

Nozione del deposito - Art. 1766

L'art. 1766 definisce il deposito: una parte riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura.

Testo ufficiale Art. 1766 Codice Civile — Italia

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1766 definisce il contratto di deposito. Si tratta di un contratto con cui una persona (il depositario) riceve da un'altra (il depositante) un bene mobile, assumendo l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nella sua identità fisica, non un equivalente o un diverso bene dello stesso genere.

La cosa mobile è qualsiasi oggetto materiale che può essere spostato, come un libro, un gioiello o un veicolo. L'obbligo di restituzione 'in natura' significa che deve essere restituita esattamente la stessa cosa ricevuta, non danneggiata né sostituita.

Questo articolo non dice se il deposito sia gratuito o a titolo oneroso: la gratuità è presunta dall'articolo 1767. Non indica nemmeno quando il contratto si perfeziona; si limita a darne la nozione.

Quando si applica

  • Affidare la propria bicicletta a un custode in un parcheggio custodito.
  • Lasciare un bagaglio a mano in un deposito bagagli di un aeroporto.
  • Consegnare un quadro a un amico perché lo tenga al sicuro durante un trasloco.
  • Lasciare il proprio animale domestico a un pensionato per animali.

Cosa questo articolo non dice

  • Deposito di somme di denaro fungibili (ad esempio in un conto corrente): si applicano le norme sul deposito irregolare, non l'art. 1766.
  • Custodia di un immobile: l'articolo riguarda solo cose mobili, quindi non copre la sorveglianza di una casa o di un terreno.
  • Contratto in cui il depositario ha il diritto di utilizzare la cosa (ad esempio un comodato): qui l'obbligo è solo custodire, non usare.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1766 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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