Luogo e spese di restituzione - Art. 1774
La restituzione della cosa depositata deve avvenire nel luogo in cui doveva essere custodita; le spese sono a carico del depositante.
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se le parti non hanno stabilito diversamente, il depositario deve restituire la cosa nel luogo in cui era obbligato a custodirla. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Il depositante è la persona che ha consegnato la cosa in deposito. Il luogo di custodia è quello in cui la cosa doveva essere conservata. Queste regole valgono solo in assenza di un accordo contrario.
Quando si applica
- Un depositario custodisce un quadro in casa sua: al momento della restituzione, il quadro va riconsegnato a casa sua e il depositante paga le spese di trasporto.
- Un'azienda deposita documenti in un archivio: la restituzione avviene presso l'archivio e le spese di spedizione sono a carico dell'azienda.
- Un turista lascia una valigia in un deposito bagagli: la valigia viene restituita al deposito bagagli e il turista paga le eventuali spese per il ritiro.
Cosa questo articolo non dice
- Non determina il luogo in cui la cosa deve essere custodita (art. 1770).
- Non disciplina l'obbligo di restituire la cosa su richiesta (art. 1771).
- Non riguarda le spese di custodia, che sono regolate da altre norme.
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