Art. 1774 Codice Civile

Luogo e spese di restituzione - Art. 1774

La restituzione della cosa depositata deve avvenire nel luogo in cui doveva essere custodita; le spese sono a carico del depositante.

Testo ufficiale Art. 1774 Codice Civile — Italia

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se le parti non hanno stabilito diversamente, il depositario deve restituire la cosa nel luogo in cui era obbligato a custodirla. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Il depositante è la persona che ha consegnato la cosa in deposito. Il luogo di custodia è quello in cui la cosa doveva essere conservata. Queste regole valgono solo in assenza di un accordo contrario.

Quando si applica

  • Un depositario custodisce un quadro in casa sua: al momento della restituzione, il quadro va riconsegnato a casa sua e il depositante paga le spese di trasporto.
  • Un'azienda deposita documenti in un archivio: la restituzione avviene presso l'archivio e le spese di spedizione sono a carico dell'azienda.
  • Un turista lascia una valigia in un deposito bagagli: la valigia viene restituita al deposito bagagli e il turista paga le eventuali spese per il ritiro.

Cosa questo articolo non dice

  • Non determina il luogo in cui la cosa deve essere custodita (art. 1770).
  • Non disciplina l'obbligo di restituire la cosa su richiesta (art. 1771).
  • Non riguarda le spese di custodia, che sono regolate da altre norme.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1774 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile