Sanzioni per il mediatore inadempiente - Art. 1764
Sanzioni per il mediatore: ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila e sospensione fino a sei mesi per inosservanza degli obblighi o insolvenza.
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma stabilisce le sanzioni applicabili al mediatore professionale che non rispetta i doveri formali previsti dalla legge per l'esercizio della sua attivita'. Tra questi rientrano la tenuta dei registri e gli altri adempimenti prescritti dall'art. 1760.
La sanzione pecuniaria e' prevista nella misura da lire cinquanta a lire cinquemila. Nelle ipotesi di maggiore gravita', a tale pena si affianca la misura disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione fino a sei mesi.
Le medesime sanzioni si applicano anche quando il mediatore svolga la propria attivita' a favore di un soggetto notoriamente privo di mezzi finanziari oppure di cui gli sia noto lo stato di incapacita' legale.
Quando si applica
- Un mediatore professionale omette di annotare le operazioni nell'apposito registro obbligatorio indicato dall'art. 1760
- Un agente immobiliare facilita un contratto conoscendo lo stato di incapacita' legale di una delle parti
- Un mediatore presta la propria opera conoscendo la nota e conclamata insolvenza del soggetto interessato
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta di risarcimento dei danni materiali patiti dal cliente per le omissioni del mediatore
- Le controversie relative al diritto del mediatore di percepire la provvigione
- I profili di responsabilita' penale per eventuali reati commessi durante la trattativa
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1764 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.