Deposito con più depositanti o depositari Art. 1772
Se i depositanti di un bene o gli eredi non si accordano sulla restituzione, decide il giudice. Con più depositari, risponde chi detiene la cosa.
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile. Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una cosa viene affidata in custodia da più soggetti o a più soggetti, la fase di restituzione richiede regole specifiche se non vi è accordo tra le parti. Se i depositanti non concordano sulle modalità per riavere il bene, il depositario non decide autonomamente: la determinazione delle modalità spetta all'autorità giudiziaria. Questa stessa disposizione trova applicazione quando a un unico depositante succedono più eredi, purché il bene custodito non sia divisibile.
Nel caso in cui vi siano più depositari tenuti alla custodia, il depositante non deve necessariamente rivolgersi a tutti contemporaneamente. La legge gli attribuisce la facoltà di richiedere la consegna direttamente al depositario che detiene materialmente la cosa. Il depositario che riceve la richiesta ha l'obbligo di darne immediata notizia agli altri custodi.
Quando si applica
- Due comproprietari di un quadro in custodia presso una galleria non trovano un accordo su chi debba ritirarlo.
- Più eredi subentrano al defunto che aveva depositato un bene indivisibile e litigano su quale tra loro debba prenderlo in consegna.
- Un depositante ha consegnato un bene a più custodi e chiede la restituzione a quello che ne possiede la disponibilità materiale in quel momento.
Cosa questo articolo non dice
- La suddivisione delle spese di restituzione e del luogo della consegna, regolata dall'art. 1774.
- Le responsabilità relative alla perdita della cosa per causa non imputabile al depositario, disciplinate dall'art. 1780.
- I doveri e gli obblighi specifici dell'erede del depositario, disciplinati dall'art. 1776.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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