Obblighi dell'erede del depositario - Art. 1776
Erede depositario aliena in buona fede cosa ignorando essere in deposito: restituisce solo corrispettivo; se non pagato, depositante subentra.
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce cosa succede quando una persona muore e il suo erede, senza sapere che un oggetto era in deposito, lo vende in buona fede. In questo caso l'erede non è obbligato a restituire l'oggetto stesso, ma solo il prezzo che ha ricevuto (il corrispettivo).
Se il compratore non ha ancora pagato, il depositante (la persona che aveva affidato l'oggetto in deposito) può chiedere il pagamento direttamente al compratore, subentrando nei diritti dell'erede che ha venduto.
La buona fede dell'erede è fondamentale: se sapeva che l'oggetto era in deposito, valgono le regole generali del deposito e non questa norma.
Quando si applica
- Tizio muore e il figlio Caio, erede, trova un orologio nella cassaforte e lo vende a un gioielliere, ignaro che il padre lo custodiva per un amico.
- L'erede vende un'auto usata a un privato, senza sapere che il defunto l'aveva ricevuta in deposito da un collega.
- Il compratore non ha ancora versato il prezzo pattuito; il depositante si rivolge a lui per ottenere il pagamento.
- L'erede ha venduto a un prezzo molto basso; il depositante può pretendere solo quella somma, non il valore reale dell'oggetto.
Cosa questo articolo non dice
- Il caso in cui l'erede sapeva che la cosa era in deposito o agiva in malafede: allora si applicano le regole generali del deposito (artt. 1766 e seguenti).
- La responsabilità dell'erede per danni causati alla cosa prima della vendita: non è disciplinata da questo articolo.
- L'ipotesi in cui l'erede non ha alienato la cosa ma l'ha persa o distrutta: si applica l'art. 1780 (perdita non imputabile).
- Il diritto del depositante di riavere l'oggetto stesso dal compratore: l'articolo non lo prevede, ma solo la sostituzione con il corrispettivo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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