Obblighi del depositante - Art. 1781
Il depositante deve rimborsare le spese di conservazione, indennizzare le perdite e pagare il compenso pattuito. Art. 1781 c.c.
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce tre obblighi a carico del depositante (chi ha dato la cosa in deposito) verso il depositario (chi la riceve).
Il depositante deve rimborsare le spese sostenute dal depositario per conservare la cosa. Deve inoltre tenere indenne il depositario da eventuali perdite causate dal deposito stesso. Infine, se è stato concordato un compenso, deve pagarlo.
Quando si applica
- Lasci la tua auto in un garage e il gestore paga un telo protettivo: devi rimborsargli la spesa.
- Depositi mobili in un magazzino e il magazziniere sostiene costi per pulire i tuoi oggetti: devi rimborsarlo.
- Affidi un quadro a un restauratore e una sostanza chimica del quadro danneggia il suo laboratorio: devi risarcire il danno.
- Hai pattuito un canone mensile per il deposito di barche: devi pagare l'importo concordato.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina l'obbligo del depositario di restituire la cosa (art. 1771).
- Non copre le spese per la restituzione della cosa (art. 1774).
- Non riguarda le modalità di custodia (art. 1770).
- Non tratta la vendita delle cose depositate (art. 1789).
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