Art. 1785-bis: Responsabilità per colpa dell'albergatore
L'articolo 1785-bis: se il danno è per colpa dell'albergatore, familiari o ausiliari, il limite di responsabilità (art. 1783) non si applica.
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1785-bis del Codice Civile disciplina un'eccezione al limite di responsabilità dell'albergatore per le cose portate dal cliente in albergo. Normalmente, l'albergatore risponde solo fino a un importo massimo stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1783. Tuttavia, se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose sono dovuti a colpa dell'albergatore stesso, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari (dipendenti, collaboratori), quel limite non si applica.
La colpa comprende negligenza, imprudenza o imperizia. La norma non specifica su chi incomba l'onere della prova. Per cose portate si intendono gli oggetti che il cliente introduce in albergo, come bagagli, effetti personali, o beni consegnati alla reception. La disposizione fa parte del contratto di deposito alberghiero e si coordina con gli articoli successivi che riguardano l'obbligo di denuncia del danno e la nullità di clausole limitative.
Quando si applica
- Un cliente lascia la valigia in camera e un addetto alle pulizie la fa cadere rompendo un oggetto prezioso.
- Il portiere perde la chiave di una cassetta di sicurezza e il contenuto viene sottratto da un terzo.
- Un cameriere versa vino su un abito firmato del cliente causandone la rovina.
- Il proprietario dell'albergo dimentica di riparare una serratura difettosa e la stanza viene svaligiata.
- Un familiare dell'albergatore lascia incustodita la reception e un estraneo ruba un bagaglio.
Cosa questo articolo non dice
- Danni causati da altri ospiti senza alcun coinvolgimento o colpa dell'albergatore o dei suoi ausiliari.
- Furto commesso da un terzo estraneo con effrazione notturna, se l'albergatore ha adottato tutte le misure di sicurezza richieste.
- Danni a cose non portate dal cliente in albergo, ma lasciate in deposito in un luogo esterno all'hotel.
- Casi di forza maggiore o caso fortuito, come un'alluvione o un terremoto, che distruggono i beni.
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