Divieto di limitare la responsabilità Art. 1785-quater
I cartelli o le clausole contrattuali che escludono o limitano in anticipo la responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti sono nulli.
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione stabilisce che qualsiasi patto, clausola o dichiarazione unilaterale volta a cancellare o ridurre in anticipo la responsabilità dell'albergatore è priva di qualsiasi effetto giuridico.
Il termine "nullità" significa che la clausola si considera come mai scritta. Anche se il cliente firma un modulo di accettazione o legge un cartello informativo, quelle condizioni non hanno valore legale e non modificano le regole generali sulla responsabilità della struttura ricettiva.
La tutela riguarda esclusivamente gli accordi o le comunicazioni preventivi. L'albergatore e il cliente restano liberi di accordarsi successivamente sull'entità del risarcimento, una volta che il danno o il furto si è già verificato.
Quando si applica
- Un cartello affisso alla reception o nelle camere con la scritta "La direzione non risponde dei furti subito dai clienti".
- Una clausola inserita nel modulo di check-in che fissa un tetto massimo di risarcimento inferiore a quello previsto dalla legge.
- Un avviso nell'area parcheggio dell'albergo che esclude ogni responsabilità per danni o furti ai veicoli dei clienti.
- Un accordo firmato al momento della prenotazione in cui l'ospite rinuncia preventivamente a chiedere danni per la perdita dei propri bagagli.
Cosa questo articolo non dice
- La mancata o tardiva contestazione del danno da parte del cliente dopo la sua scoperta, disciplinata dall'Art. 1785-ter.
- Il rifiuto opposto dall'albergatore di prendere in custodia oggetti pericolosi o di valore eccessivo, regolato dall'Art. 1784.
- La determinazione dei limiti ordinari di risarcimento per le cose portate in albergo ma non consegnate in custodia, previsti dall'Art. 1783 e dall'Art. 1785.
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