Obbligo di denuncia del danno - Art. 1785-ter
Il cliente perde il diritto se denuncia con ritardo ingiustificato deterioramento, distruzione o sottrazione, salvo colpa albergatore (art. 1785-bis).
Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma si applica quando il cliente scopre un danno (deterioramento, distruzione o sottrazione) alle cose portate in albergo e l'albergatore non è in colpa. Il cliente deve denunciare il fatto all'albergatore senza ritardo ingiustificato. Se il ritardo è ingiustificato, il cliente perde il diritto di avvalersi delle disposizioni precedenti (articoli 1783-1785) che tutelano la sua posizione.
Il termine "ritardo ingiustificato" non è definito: dipende dalle circostanze, come la gravità del danno e la possibilità di denunciare subito. L'eccezione è l'articolo 1785-bis, che copre i danni causati per colpa dell'albergatore: in quel caso il cliente non ha l'obbligo di denuncia tempestiva per mantenere i propri diritti.
Quando si applica
- Un ospite si accorge che la valigia è stata danneggiata durante la notte, ma denuncia il fatto solo al momento del check-out, dopo diverse ore.
- Un turista nota che il portafoglio è sparito dalla camera, ma aspetta due giorni prima di riferirlo alla reception, senza una giustificazione valida.
- Un cliente trova un vestito macchiato dopo il servizio di lavanderia dell'albergo e lo segnala solo una settimana dopo, pur avendo potuto farlo subito.
- Un viaggiatore vede che la televisione in camera non funziona, ma non lo dice fino al momento di lasciare l'albergo, perdendo così il diritto al risarcimento.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica quando il danno è causato per colpa dell'albergatore (in tal caso vale l'art. 1785-bis).
- Non stabilisce l'importo massimo del risarcimento (disciplinato dall'art. 1785).
- Non riguarda la responsabilità per le cose consegnate in custodia all'albergatore (art. 1784).
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