Limiti di responsabilità dell'albergatore - Art. 1785
L'albergatore non risponde per danni o sottrazione di cose se dovuti a cliente, accompagnatori, forza maggiore o natura della cosa. Art. 1785 c.c.
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1785 del Codice Civile stabilisce i casi in cui l'albergatore non è responsabile per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo.
La responsabilità è esclusa quando il danno è causato dal cliente stesso, dalle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita. È esclusa anche in caso di forza maggiore, cioè un evento imprevedibile e inevitabile, oppure quando il deperimento è dovuto alla natura stessa della cosa, come alimenti deperibili.
Queste eccezioni operano nell'ambito della responsabilità generale dell'albergatore per i beni degli ospiti, disciplinata dagli articoli successivi.
Quando si applica
- Un ospite lascia la valigia incustodita nell'atrio e viene rubata: l'albergatore non è responsabile perché la sottrazione è dovuta al cliente.
- Un accompagnatore dell'ospite rompe un vaso nella camera: il danno è causato da una persona che accompagna il cliente, quindi esclusione di responsabilità.
- Un terremoto danneggia i mobili e gli effetti personali nelle camere: evento di forza maggiore, l'albergatore non risponde.
- Cibi deperibili portati dal cliente e lasciati in camera si guastano: il deterioramento è dovuto alla natura della cosa.
Cosa questo articolo non dice
- Molti credono che l'albergatore non sia mai responsabile per danni o furti, ma se il danno è causato da colpa dell'albergatore (ad esempio, personale negligente) si applica l'articolo 1785-bis.
- Si pensa che il limite valga per qualsiasi oggetto, ma per le cose consegnate in deposito l'albergatore ha una responsabilità più ampia (articolo 1784).
- Taluni ritengono che il furto da parte di estranei sia sempre forza maggiore, ma la forza maggiore richiede un evento eccezionale e non il semplice furto.
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