Estensione norme alberghi ad altri locali Art. 1786
L'Art. 1786 estende le norme sugli alberghi a case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie e carrozze letto.
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione estende la disciplina della responsabilità per le cose portate in albergo ad altre categorie di attività commerciali e ricettive. L'obiettivo è offrire la medesima tutela a chi affida o porta i propri beni in locali nei quali si svolgono prestazioni di ospitalità, ristorazione, intrattenimento o cura.
Le regole sulla responsabilità del depositario e dell'albergatore si applicano quindi agli imprenditori che gestiscono case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie e carrozze letto. La formula finale ricomprende anche le strutture con funzioni analoghe a quelle espressamente elencate.
Quando si applica
- Un cliente subisce il furto del cappotto o di effetti personali all'interno di una trattoria o di un ristorante
- Un degente in una casa di cura subisce lo smarrimento di oggetti personali portati all'interno della struttura
- Un avventore di uno stabilimento balneare subisce la sparizione di beni lasciati negli spazi presi in uso
- Un passeggero della carrozza letto di un treno subisce la perdita del bagaglio durante il viaggio
Cosa questo articolo non dice
- I danni o i furti relativi a merci stoccate in magazzini generali, regolati dalle norme specifiche sull'articolo 1787 e seguenti
- La custodia di beni affidati a titolo gratuito tra privati al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa
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