Ispezione e campioni: diritto del depositante (Art. 1788)
Art. 1788 Codice Civile stabilisce il diritto del depositante di ispezionare le merci depositate e di ritirare campioni d'uso. Non sono fissati limiti.
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il depositante – la persona che ha consegnato beni in custodia – ha il diritto di ispezionare le merci depositate e di prelevare campioni d'uso. I campioni d'uso sono quantità rappresentative del bene, prelevate per verificarne la qualità o lo stato.
Il diritto è conferito direttamente dalla legge, senza che sia necessaria l'autorizzazione del depositario. La disposizione non specifica limiti temporali o quantitativi, né le modalità con cui l'ispezione deve svolgersi. Tuttavia, l'esercizio del diritto deve comunque avvenire nel rispetto del contratto di deposito e degli obblighi delle parti.
Per le conseguenze del rifiuto del depositario o per il caso di vendita delle cose depositate, si vedano gli articoli successivi, come l'art. 1789.
Quando si applica
- Un commerciante ha depositato partite di tessuti in un magazzino generale e vuole controllare se sono danneggiati.
- Un produttore di vino deposita botti in cantina e preleva un campione per analisi chimiche.
- Un privato deposita mobili in un deposito e vuole verificarne lo stato durante il periodo di custodia.
- Un importatore deposita merci presso un deposito doganale e preleva campioni per controlli di qualità.
- Un depositante vuole mostrare un campione delle merci depositate a potenziali acquirenti per favorire una vendita.
Cosa questo articolo non dice
- Ritirare le merci depositate – è oggetto di altre norme, come l'art. 1789 per la vendita forzata.
- Richiedere la restituzione immediata dell'intero deposito – non previsto dal presente articolo.
- Pretendere che il depositario sia responsabile per danni alle merci – tale responsabilità è disciplinata da articoli successivi.
- Usare il diritto di prelievo per scopi diversi dalla verifica – la disposizione si limita ai campioni d'uso.
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