Art. 1788 Codice Civile

Ispezione e campioni: diritto del depositante (Art. 1788)

Art. 1788 Codice Civile stabilisce il diritto del depositante di ispezionare le merci depositate e di ritirare campioni d'uso. Non sono fissati limiti.

Testo ufficiale Art. 1788 Codice Civile — Italia

Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il depositante – la persona che ha consegnato beni in custodia – ha il diritto di ispezionare le merci depositate e di prelevare campioni d'uso. I campioni d'uso sono quantità rappresentative del bene, prelevate per verificarne la qualità o lo stato.

Il diritto è conferito direttamente dalla legge, senza che sia necessaria l'autorizzazione del depositario. La disposizione non specifica limiti temporali o quantitativi, né le modalità con cui l'ispezione deve svolgersi. Tuttavia, l'esercizio del diritto deve comunque avvenire nel rispetto del contratto di deposito e degli obblighi delle parti.

Per le conseguenze del rifiuto del depositario o per il caso di vendita delle cose depositate, si vedano gli articoli successivi, come l'art. 1789.

Quando si applica

  • Un commerciante ha depositato partite di tessuti in un magazzino generale e vuole controllare se sono danneggiati.
  • Un produttore di vino deposita botti in cantina e preleva un campione per analisi chimiche.
  • Un privato deposita mobili in un deposito e vuole verificarne lo stato durante il periodo di custodia.
  • Un importatore deposita merci presso un deposito doganale e preleva campioni per controlli di qualità.
  • Un depositante vuole mostrare un campione delle merci depositate a potenziali acquirenti per favorire una vendita.

Cosa questo articolo non dice

  • Ritirare le merci depositate – è oggetto di altre norme, come l'art. 1789 per la vendita forzata.
  • Richiedere la restituzione immediata dell'intero deposito – non previsto dal presente articolo.
  • Pretendere che il depositario sia responsabile per danni alle merci – tale responsabilità è disciplinata da articoli successivi.
  • Usare il diritto di prelievo per scopi diversi dalla verifica – la disposizione si limita ai campioni d'uso.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1788 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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