Fede di deposito obbligo dei magazzini generali Art. 1790
I magazzini generali rilasciano, a richiesta, fede di deposito con: nome depositante, luogo, natura e quantità merci, diritti doganali e assicurazione.
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. La fede di deposito deve indicare: 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle; 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I magazzini generali sono depositi pubblici autorizzati. Questo articolo impone loro di rilasciare, su richiesta del depositante, un documento chiamato fede di deposito. La fede di deposito deve contenere obbligatoriamente le informazioni elencate.
Le informazioni richieste sono: l'identificazione del depositante, il luogo esatto del deposito, la descrizione precisa delle merci (natura, quantità e altri elementi identificativi), e infine se i diritti doganali sono stati pagati e se la merce è assicurata. L'articolo non specifica le conseguenze della mancanza di tali indicazioni.
Quando si applica
- Un'azienda deposita merci in un magazzino generale e chiede la fede di deposito, il magazzino la rilascia ma omette il luogo del deposito.
- Un depositante vuole ottenere la fede di deposito ma il magazzino rifiuta di emetterla.
- La fede di deposito indica che i diritti doganali non sono stati pagati, ma il depositante ritiene di averli pagati.
- Un commerciante riceve una fede di deposito che non menziona se la merce è assicurata.
- Un depositante chiede la fede di deposito per merci deperibili, il magazzino la rilascia senza indicare la quantità esatta.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la circolazione della fede di deposito (la girata e i diritti del possessore sono regolati dagli artt. 1792 e seguenti).
- Non regola la responsabilità del magazzino per danni alle merci (art. 1787).
- Non riguarda la vendita delle merci depositate (art. 1789).
- Non riguarda la nota di pegno (art. 1791) o i diritti del suo possessore.
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